Creditore fondiario e privilegio 2775 c.c.

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2018
monika pubblicato 11 settembre 2018

Buongiorno,

avrei bisogno della seguente delucidazione: in una esecuzione promossa da creditore fondiario con ipoteca di primo grado interviene agenzia entrate per la riscossione con un credito privilegiato ai sensi dell'art. 2775 c.c. Il ricavato della vendita non è sufficiente per soddisfare entrambi, oltre alle spese in prededuzione.

Dopo le spese in prededuzione, viene assegnato tutto il residuo al fondiario? oppure sullo stesso prevale agenzia entrate riscossione per il privilegio 2775?

Ringrazio per l'attenzione

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2018

La questione è oggettivamente complessa e non sempre di agevole soluzione, attesa la complessità delle coordinate normative di riferimento.

Cerchiamo allora di fornire una risposta chiara.

Sul punto va preliminarmente osservato che a differenza di quanto avviene per i beni mobili non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell’art. 2746 c.c. a norma del quale “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.

Sulla scorta di quanto detto possiamo affermare che il privilegio di cui all'art. 2775 cc prevale sull'ipoteca.


 

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