inexecutivis
pubblicato
18 gennaio 2017
Rispondiamo alla sua domanda osservando preliminarmente, in generale, che quando in una procedura concorrono più creditori e oggetto di pignoramento sono una pluralità di beni sui quali (o su alcuni dei quali) insistono cause di prelazione a favore di taluni e non di altri, ai fini della corretta elaborazione di un progetto di distribuzione devono essere formate tante “masse” quanti sono i creditori aventi diritto ad un trattamento differenziato su alcuni dei beni.
E ciò in ragione del fatto che se, come nel suo caso, un creditore ha ipoteca su uno solo dei beni pignorati, il ricavato dalla vendita di quel bene deve costituire una autonoma “massa”, poiché rispetto ad esso, e solo rispetto ad esso il privilegio può essere esercitato, poiché la garanzia ipotecaria è speciale, nel senso che può essere fatta valere solo sul bene su cui è stata iscritta.
Ne deriva allora che, nel suo caso, il creditore titolare di ipoteca sul fabbricato concorrerà alla distribuzione del ricavato dalla vendita del terreno, ma come chirografo, poiché tale è rispetto a quel bene, mantenendo la garanzia ipotecaria sull’altro bene.