Credito Fondiario - normativa e termini applicabili

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2021
gianrico pubblicato 28 dicembre 2020

Salve, ero a sottoporVi un problema che mi "angustia" ormai da qualche giorno.

Mi sono aggiudicato un'immobile in un'asta senza incanto, ed ora mi sto attivando per ottenere un finanziamento.

Leggendo l'avviso di vendita, viene indicato il termine di pagamento di 120 giorni dall'aggiudicazione (o il minore termine indicato dall'aggiudicatario).

In una postilla viene però indicato come, in caso di creditore fondiario, in luogo del termine di 120 giorni, in caso il credito rientri nella disciplina di cui al R.D. 16/07/1905 n. 646, il termine sarà di 30 giorni dall'aggiudicazione in favore del creditore fondiario (art. 55). Nel caso invece il credito rientri nella disciplina di cui al D.LGS. 385/1993 (TUB), invece, il termine di pagamento diretto al creditore sarà di 60 giorni (art. 41).

A questo punto mi rimane il dubbio su quale sia il termine effettivamente applicabile al mio caso, in quanto non viene specificato se il credito è fondiario (anche se "a voce" mi è stato detto che lo è), nè se tale credito rientri nel primo caso ovvero nel secondo (anche se, sempre a voce, mi è stato detto di considerare il termine di 60 giorni).

L'immobile ha molte ipoteche, anche risalenti a prima del 1994 (anno di abrogazione dell'art. 55 del Regio Decreto e di entrata in vigore dell'art. 41 del TUB) e quindi non so se tale credito sia sorto da mutuo fondiario precedente o successivo a tale data.

E' possibile che a tutt'oggi esistano ancora crediti cui ci applica un provvedimento abrogato da più di 20 anni?

Come posso verificare qual'è la normativa applicabile?

Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 30 dicembre 2020

In primo luogo la risposta dovrebbe essere fornita dal professionista delegato, cui le consigliamo di chiedere spiegazioni.

In alternativa, occorre accedere al fascicolo della procedura per verificare il titolo esecutivo dei creditori e verificare in forza di quale tipologia di credito essi agiscono.

gianrico pubblicato 30 dicembre 2020

Grazie della celere risposta, il delegato mi ha dato il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, ma volevo un poì capire da un punto di vista generale in quali condizioni un credito rientri nel Regio Decreto piuttosto che nel TUB.

A mio avviso, essendo l'art. 55 del R. D. una norma procedurale (il titolo che lo contiene è proprio rubricato in questo senso), ed essendo stata abrogata nel 1994 con l'introduzione del TUB, essa si applica solo ai procedimenti esecutivi instaurati prima del 1994, azionati ovviamente sulla base di crediti fondiari (secondo le varie definizioni normative di tali crediti delle varie riforme "sostanziali" intervenute negli anni), e mi pare che questo orientamento trovi conforto nelle norme transitorie dello stesso TUB (che fa salve le vecchie norme solo per i procedimenti instaurati sotto la loro vigenza e per i crediti sorti precedentemente).

Alle procedure instaurate dal 1994 in avanti si dovrebbe applicare l'art. 41 TUB, che ha a tutti gli effetti sostituito il vecchio art. 55.

Salvo che poi non si voglia suddividere la procedura stessa in fasi, per cui ad una fase che, seppur riconducibile ad un procedimento esecutivo pre-1994, si svolga successivamente potrebbe trovare comunque applicazione la nuova normativa dell'art. 41 TUB.

 

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2021

Condividiamo la ricostruzione ipotizzata: il R.D. del 1905 si applica alle procedure esecutive pendenti alla data del 01.1.1994, in forza della previsione di cui all'art. 161 comma sesto, del testo unico bancario.

gianrico pubblicato 04 gennaio 2021

Perfetto, ne deriva che facendo riferimento il n. di R.G. della procedura, indicato nell'avviso, ad anno successivo al 1994  (senza contare che la fase del pagamento è del 2021), non dovrebbe trovare applicazione il termine di 30 giorni di cui al R.D.

 

La ringrazio

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

Esatto.

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