Credito di imposta prima casa

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  • Ultimo messaggio 11 dicembre 2019
Antonio86 pubblicato 06 dicembre 2019

 Buongiorno, ho appena comprato un'immobile in asta e ho venduto ad aprile 2019 l'immobile prima casa che avevo prima dei cinque anni che lo avevo acquistato. Quini da aprile avevo un anno di tempo per acquistarne un altro in maniere da non pagare la diffrenza dal 2% al 9 % di tasse. Ho questi due dubbi:

1) Per calcolare l'anno di tempo ( che nel mio caso finisce ad aprile 2020) , per l'immobile che ho appena vinto all'asta ( il 4 dicembre 2019) , l'agenzia delle entrate considera valida la data di quqndo è stata vinta l'asta? la data di quando pagherò l'immobile( lo farò entro il mese) oppure la data di quando sarà fatto  il decreto di trasferimento? Perchè se fosse questo ultimo caso ,conoscendo i tempi del tribunale, sono in serio pericolo che vadi oltre il mese di aprile.

2) Ho diritto ad avere il credeito d'imposta per le tasse pagate sull'immobile che ho venduto?

Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 11 dicembre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente alle due domande formulate.

Quanto alla data del riacquisto osserviamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Ciò detto, se entro l’anno si verserà il saldo del prezzo, potrà essere fondatamente evidenziato all’agenzia delle entrate che il trasferimento della proprietà si è determinato oltre l’anno per causa non imputabile al contribuente aggiudicatario.

Quanto al credito di imposta, osserviamo che a mente dell'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni indicate dal d.P.R. 26.4.1986, n. 131 per usufruire delle agevolazioni prima casa, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

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