Credito di imposta per riacquisto "prima casa"

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  • Ultimo messaggio 28 gennaio 2021
pianista89 pubblicato 26 gennaio 2021

Buongiorno,

mi sono aggiudicato un immobile all'asta, per il quale ho chiesto di usufruire delle agevolazioni "prima casa". Essendo già possessore di una "prima casa" in un altro Comune ho l'obbligo  di vendere quest'ultima entro un anno dal decreto di trasferimento affinchè le agevolazioni "prima casa" non decadano. L'art. 7 L. 23.12.1998 n. 448 prevede che io possa utilizzare il credito di imposta relativo all'imposta di registro già pagata per l'acquisto dell'attuale "prima casa" in compensazione dell'imposta di registro che dovrò pagare per l'acquisto del nuovo immobile. L'Agenzia delle entrate, con circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1, ha chiarito che il credito di imposta di cui al citato articolo 7 spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile posseduto (trattasi della fattispecie in oggetto). Il delegato alla vendita è restio al riconoscimento di tale credito di imposta in quanto non è sicuro che le stesse regole valgano nel caso di esecuzione immobiliare, e mi ha chiesto di mandare una pec all'Agenzia delle Entrate affinchè mi dessero una sorta di "nulla osta" per poter fare la cosa (non ho nemmeno ben capito cosa chiedere e dubito che mi risponderanno). 

Potreste cortesemente aiutarmi a trovare altri riferimenti normativi "incontestabili" che mi vengano in soccorso nel tentativo che mi venga riconosciuto il credito di imposta anche nel caso di esecuzione immobiliare?

Grazie mille in anticipo

Saluti

I’

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inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

In questo forum abbiamo più volte sostenuto la pacifica applicabilità della disciplina fiscale in materia di compravendita anche ai trasferimenti che avvengono in sede esecutiva.

Questo abbiamo detto anche a proposito dell’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

 Questo vale anche per il credito d’imposta, a proposito del quale l'art. 7 L. 23/12/1998, n. 448, si riferisce ai contribuenti che provvedono al riacquisto “a qualsiasi titolo”.

Ciò in quanto in generale dal punto di vista fiscale tra vendita negoziale e vendita giudiziaria non v’è alcuna differenza.

La Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, proprio partendo dall’assunto per cui sul piano fiscale trasferimento negoziale e trasferimento coattivo pari sono. Osserviamo, peraltro, che la pronuncia della Corte Costituzionale riguardava proprio il caso di un acquisto compiuto in sede esecutiva con i benefici fiscali “prima casa”.

matteomariazoccoli pubblicato 28 gennaio 2021

Per esperienza posso dire che non ci sono problemi, a me è capitato ed il credito risultava già disponibile ed utilizzabile per la registrazione 

pianista89 pubblicato 28 gennaio 2021

Grazie mille per le risposte. 

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Grazie a lei!

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