Buongiorno,
mi sono aggiudicato un immobile all'asta, per il quale ho chiesto di usufruire delle agevolazioni "prima casa". Essendo già possessore di una "prima casa" in un altro Comune ho l'obbligo di vendere quest'ultima entro un anno dal decreto di trasferimento affinchè le agevolazioni "prima casa" non decadano. L'art. 7 L. 23.12.1998 n. 448 prevede che io possa utilizzare il credito di imposta relativo all'imposta di registro già pagata per l'acquisto dell'attuale "prima casa" in compensazione dell'imposta di registro che dovrò pagare per l'acquisto del nuovo immobile. L'Agenzia delle entrate, con circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1, ha chiarito che il credito di imposta di cui al citato articolo 7 spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile posseduto (trattasi della fattispecie in oggetto). Il delegato alla vendita è restio al riconoscimento di tale credito di imposta in quanto non è sicuro che le stesse regole valgano nel caso di esecuzione immobiliare, e mi ha chiesto di mandare una pec all'Agenzia delle Entrate affinchè mi dessero una sorta di "nulla osta" per poter fare la cosa (non ho nemmeno ben capito cosa chiedere e dubito che mi risponderanno).
Potreste cortesemente aiutarmi a trovare altri riferimenti normativi "incontestabili" che mi vengano in soccorso nel tentativo che mi venga riconosciuto il credito di imposta anche nel caso di esecuzione immobiliare?
Grazie mille in anticipo
Saluti
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