Buonasera,
ai fini della predisposizione del PDR il titolo del creditore procedente, nonché unico creditore, è il decreto ingiuntivo esecutivo. Nel progetto indicherè il credito come chirografo?
grazie
Buonasera,
ai fini della predisposizione del PDR il titolo del creditore procedente, nonché unico creditore, è il decreto ingiuntivo esecutivo. Nel progetto indicherè il credito come chirografo?
grazie
Per rispondere alla domanda occorre probabilmente partire dalla considerazione per cui le spese sostenute dai creditori intervenuti e quelle sostenute dal creditore procedente che non godono della collocazione di cui all’art. 2770 c.c., concorrono alla distribuzione del ricavato negli stessi termini in cui vi concorrono i crediti in funzione dei quali sono state sostenute. La norma di riferimento è l’art. 2749 c.c., a mente del quale “il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione”; detta disposizione va intesa come riferita anche alle spese per il pignoramento successivo le quali, come anticipato, non devono essere collocate in prededuzione a meno che, grazie ad esso, si sia evitata l’improseguibilità della procedura a causa del venir meno, con efficacia ex tunc del titolo esecutivo del creditore primo pignorante.
Quindi, al netto delle spese di giustizia, occorre, in linea generale, guardare alla natura del credito.
Ovviamente, nel caso di unico creditore il problema non si pone atteso che, non ricorrendo alcuna ipotesi di concorso, la presenza di eventuali cause di prelazione è del tutto irrilevante.