Una questione assai delicata e non sempre di agevole soluzione, attesa la complessità delle coordinate normative di riferimento, attiene ai rapporti tra privilegio immobiliare ed ipoteca.
Sul punto va preliminarmente osservato che a differenza di quanto avviene per i beni mobili non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente: lo si ricava dalla lettura dell’art. 2746 c.c. a norma del quale “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 2748, co. 2, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente”.
Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:
- crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);
- crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);
- crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell’agente per l’ultimo anno;
- crediti del coltivatore diretto, crediti dell’impresa artigiana;
- crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751 bis c.c.);
- crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)
- crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
Gli altri privilegi speciali immobiliari invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari, concorrendo tra loro secondo l’ordine di cui all’art. 2780 c.c. (dopo il pagamento delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.).
Quindi venendo alla domanda formulata, i crediti da indennità sostitutiva di preavviso si vengono soddisfatti dopo il creditore ipotecario.