covid 19 trascrizione ventennale pignoramento scaduta

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  • Ultimo messaggio 06 dicembre 2021
francorm pubblicato 29 novembre 2021

Gentilissimi, chiedo cortesemente chiarimenti per la situazione di seguito descritta:

- avviso di vendita fissata per Aprile 2020;

- sospensione procedura esecutiva causa pandemia Covid 19 e prima casa debitore;

- mancato rinnovamento trascrizione pignoramento ventennale scaduto ad Ottobre 2020 (Pignoramento originario trascritto ad Ottobre 2000) del quale nessuno ha sollevato opposizioni;

- nuovo avviso di vendita per Settembre 2021;

- aggiudicazione dell'immobile con relativo verbale avvenuto nel Settembre 2021.

Al momento della redazione del decreto di trasferimento il delegato nota la trascrizione del pignormanento ante ventennale.

Chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti:

- La pandemia Covid 19 non ha permesso ai creditori di avere a disposizione venti anni per l'espropriazione forzata in quanto da Marzo 2020 a Giugno 2021 la procedura è stata sospesa. Si può considerare la durata ventennale della trascrizione prorogata causa pandemia Covid 19? Il Decreto Cura Italia od altro apparato normativo lo prevedono?

- Con la legge 69/09 il legislatore ha inteso attribuire a tutti i soggetti che abbiano trascritto un pignoramento immobiliare prima della entrata in vigore della nuova legge quanto meno dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore della stessa per poter procedere alla rinnovazione, e dunque per far salvi gli effetti della trascrizione. Un soggetto che abbia, ad esempio, effettuato la trascrizione di un pignoramento nel 2008 potrà procedere alla rinnovazione quanto meno fino al 2028, salvo a voler ritenere che possa beneficiare di un ulteriore anno di tempo dalla scadenza della durata (ventennale) di efficacia della trascrizione. Con questa interpretazione la vendita sarebbe salva in quanto effettuata entro l'anno di proroga concessa. E' condivisibile questa interpretazione?

Ringrazio anticipatamente

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inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2021

La domanda richiede una risposta articolata.

La l. n. 69/2009, nell’intervenire – con l’art. 62 - sull’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo di immobili, ha introdotto, tra l’altro, due nuove norme nel codice civile, e cioè gli artt. 2668-bis e 2668-ter.

L’art. 2668-bis c.c., rubricato “Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale”, dispone che “la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data» e che «l’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.

L’art. 2668-ter c.c., rubricato “Durata dell’efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”, si limita a prevedere che: “le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”.

 

inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2021

Per effetto di queste previsioni la durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, si allinea a quella dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria (artt. 2847 c.c.), della trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione (art. 563, ultimo comma, c.c.), nonché al termine – pur sempre ventennale - di prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ultimo comma, 970, 1014, n. 1, 1073, primo comma c.c.), di prescrizione dell’ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.), necessario per usucapire (art. 1158 c.c.).

All’indomani della entrata in vigore di queste norme, dottrina e giurisprudenza si sono poste il problema di verificare quali effetti producesse la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento sulle procedure esecutive.

Sul punto, mentre taluni ritenevano che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento avesse comportato l’estinzione della procedura, altri osservavano che il processo avrebbe potuto comunque proseguire, ponendosi al più un problema di opponibilità ai terzi dell’acquisto; altri ancora ritenevano che, rilevato il decorso del ventennio, il Giudice avesse potuto assegnare un termine per la rinnovazione della trascrizione, non osservato il quale la procedura non avrebbe potuto proseguire il suo corso.

 Con sentenza n. 4751 dell’11 marzo 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione ritenendo che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l’estinzione del giudizio, argomentando nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d’ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l’interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell’esecuzione, ancorata all’originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato. In motivazione, la Corte ha osservato che “la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell’impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l’àmbito dell’art. 630 c.p.c.. Il potere officioso del giudice si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell’invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell’assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l’effetto dell’originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso. Se si vuole, il contenuto potrà essere una formale dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ma senza parametrazione all’art. 630 c.p.c. Con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, com’è accaduto nella specie, sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (e la stessa cosa dicasi per il provvedimento negativo).

 

La soluzione patrocinata, è stata poi confermata da Cass. Civ., sez. III, 29 luglio 2016 n. 15764.

Resta da chiedersi quale effetto produca la caducazione del pignoramento per decorso del termine ventennale sulle aggiudicazioni medio tempore intervenute. È opinione condivisa che questo effetto debba essere coordinato con la previsione di cui all’art. 632 c.p.c., a mente del quale “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore” e dell’art. 187 bis disp att c.p.c., il quale prevede che “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Orbene, in applicazione dell’art. 632 c.p.c., dal cui tenore letterale si ricava il dato per cui lo spartiacque non va ricercato nella declaratoria di estinzione, che come affermato dalla giurisprudenza ha efficacia meramente ricognitiva (In questi termini Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545), quanto piuttosto nel momento in cui la causa estintiva si è verificata, l’aggiudicazione resta salva ove sia intervenuta nel ventennio di efficacia della trascrizione del pignoramento. Questa lettura, del resto, è conforme alla ratio della norma, la cui esigenza è proprio quella di salvaguardare l’acquisto dell’aggiudicatario il quale, essendo in condizione di verificare la trascrizione del pignoramento, ha diritto di vedersi trasferito il bene se al momento dell’aggiudicazione il processo non poteva dirsi estinto essendo il pignoramento ancora valido.

Viceversa, ove l’aggiudicazione sia avvenuta dopo lo spirare del ventennio, essa dovrà essere travolta dalla declaratoria di estinzione della procedura.

Rimane da dire in ordine alla sorte del prezzo versato dall’aggiudicatario il cui acquisto sia rimasto salvo in applicazione dell’art. 632 c.p.c. e dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c..

Secondo una prima opzione ricostruttiva detto ricavato dovrebbe essere restituito al debitore, in applicazione del secondo comma della disposizione codicistica di cui sopra si è detto. In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 20 dicembre 2017.

Si tratta tuttavia di una soluzione che non ci sentiamo di patrocinare. Invero, la previsione di cui all’art. 632 c.p.c. nasce quale disciplina degli effetti dell’estinzione tipica della procedura (per rinuncia, inattività delle parti e mancata comparizione delle stesse all’udienza) sicché la sua operatività nei casi di estinzione “atipica”, non può sottrarsi ad un vaglio di compatibilità, tanto più che l’art. 187 bis disp. att. c.p.c., nell’estendere gli la portata dell’art. 632 ai casi di estinzione atipica, non afferma tout court l’applicabilità di questa norma alle ipotesi di estinzione atipica, ma compie una operazione di ritaglio, limitandosi ad affermare la stabilità dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

Con riferimento all’estinzione per caducazione degli effetti del pignoramento va allora osservato che se essa è intervenuta dopo l’aggiudicazione, ciò vuol dire che la fase liquidatoria ha raggiunto il suo scopo, per cui non v’è ragione di escludere che la procedura possa procedere oltre con la distribuzione del ricavato. L’applicazione dell’art. 632 nella parte in cui prevede la restituzione in capo al debitore del ricavato dalla vendita si tradurrebbe in un inutile sacrificio delle ragioni creditorie, agganciandola ad un requisito (la trascrizione del pignoramento) che è funzionale alla vendita, non già alla distribuzione del ricavato.

francorm pubblicato 04 dicembre 2021

Grazie della risposta. L'aggiudicazione è avvenuta dopo il mancato rinnovamento della trascrizione del pignoramento. Per questo chiedo: - visto che la pandemia Covid 19 non ha permesso ai creditori di avere a disposizione venti anni per l'espropriazione forzata in quanto da Marzo 2020 a Giugno 2021 la procedura è stata sospesa. Si può considerare la durata ventennale della trascrizione prorogata causa pandemia Covid 19? Il Decreto Cura Italia od altro apparato normativo lo prevedono? - visto che con la legge 69/09 il legislatore ha inteso attribuire a tutti i soggetti che abbiano trascritto un pignoramento immobiliare prima della entrata in vigore della nuova legge quanto meno dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore della stessa per poter procedere alla rinnovazione, e dunque per far salvi gli effetti della trascrizione. Un soggetto che abbia, ad esempio, effettuato la trascrizione di un pignoramento nel 2008 potrà procedere alla rinnovazione quanto meno fino al 2028, salvo a voler ritenere che possa beneficiare di un ulteriore anno di tempo dalla scadenza della durata (ventennale) di efficacia della trascrizione. Con questa interpretazione la vendita sarebbe salva in quanto effettuata entro l'anno di proroga concessa. E' condivisibile questa interpretazione?

Ringrazio anticipatamente

inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2021

Non vi sono norme che hanno prorogato la durata delle trascrizioni. Il termine dei 20 anni è rimasto.

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