Costi Cancellazione ipoteche e pignoramenti

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  • Ultimo messaggio 09 settembre 2021
chall pubblicato 07 settembre 2021

Buongiorno,

quali sono i costi che dovrò sostenere  per liberare dalle formalità pregiudizievoli l'immobile che mi sono aggiudicato? (sono in attesa di decreto di trasferimento)

Nell'avviso di vendita è riportato che eventuali iscrizioni o trascrizioni saranno cancellate a cura del delegato alle vendite con spese a carico dell’aggiudicatario.

L'immobile ha:

N° 2 ipoteca volontaria da mutuo

N° 3 ipoteca giudiziale da decreto ingiuntivo

N° 1 pignoramento

 

Volevo inoltre sapere se, con le agevolazioni del decreto sostegni bis, sono esonerato dal pagare le imposte ipotecarie dovute per la cencellazione delle ipoteche. (come già avvenuto con quella di registro, ipotecaria e catastale come prima casa)

 

Grazie

Matteo

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

Per individuare le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli va in primo luogo operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Quanto alle agevolazioni derivanti dal decreto sostegni, rileva quanto segue.

L’art. 64, comma sesto, D.L. 25/05/2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse prime case sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Il comma sette aggiunge che se invece il trasferimento è soggetto ad IVA, all’acquirente che non abbia ancora compiuto i trentasei anni nell'anno in cui l'atto è stipulato è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

Detto credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; detto credito d’imposta può altresì essere utilizzato in compensazione.

Infine, il comma 9 prevede che dette agevolazioni spettano per i trasferimenti avvenuti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e il 30 giugno 2022.

La norma dunque riconosce l’agevolazione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni.

In primo luogo deve trattarsi di acquisto che sia compiuto in presenza delle condizioni indicate dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per cui è necessario:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Il tenore letterale della disposizione, nel far riferimento alla sola disciplina dettata dal testo unico dell’imposta di registro, porta poi ad escludere che la stessa si applichi anche ai casi contemplati dall’art. 1, comma 55, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), la quale ha esteso l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Inoltre, il trasferimento deve avvenire in favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato. Operativamente, questo significa che non rileva l’età dell’acquirente alla data della stipula, poiché anche se i 36 anni vengono compiuti dopo il trasferimento della proprietà ma nello stesso anno in cui il trasferimento è avvenuto, l’agevolazione non spetta.

Ai requisiti appena indicati, il legislatore ne affianca un terzo, di tipo reddituale, dacché richiede che l’acquirente abbia un valore ISEE non superiore ai 40 mila euro. Poiché nulla viene specificato in proposito, l’ISEE rilevante ai fini che qui interessano è quello aggiornato alla data dell’atto.

Infine, sul versante temporale, poiché la norma si applica ai trasferimenti compresi tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, si avrà che potranno usufruirne tutti coloro che compiranno i 36 anni non prima del primo gennaio 2022, purchè stipulino entro il 13 dicembre 2022, nonché coloro i quali compiranno i 36 anni non prima del primo gennaio 2023, a condizione che stipulino entro il 30 giugno 2022.

Il fatto che la norma prenda in considerazione la data di stipula importa, in sede esecutiva, che occorrerà avere riguardo alla data del decreto di trasferimento.

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