Costi aggiudicazione immobile

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  • Ultimo messaggio 09 marzo 2019
virgy96 pubblicato 03 marzo 2019

Vorrei chiederle per una aggiudicazione immobile prezzo di aggiudicazione 105.000 se è possibile conoscere i costi non delle tasse ma degli oneri accessori ad esempio costi delegato, spese procedura etc.

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inexecutivis pubblicato 04 marzo 2019

 L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

La misura di questo compenso è stabilita dal DM Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227

Si tratta, in particolare, della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo, determinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

1.      Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

2.      Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

3.      quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

4.      In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Va ancora aggiunto che ai sensi dell’art. 2 comma 7 del citato decreto, “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario (cioè la percentuale del 50%) può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

quindi, salvo diversa disposizione dle giudice dell'esecuzione, nel caso prospettato nella domanda il compenso dovuto al delegato è parti ad €. 825,00 oltre contributo previdenziale (4%) ed eventuale IVA.

virgy96 pubblicato 07 marzo 2019

RingraziandoLa per la cortese risposta approfitto della sua competenza per un ultimo quesito. Chiederò il trasferimento del diritto di usufrutto con prima casa in capo a mia figlia e nudo in proprietario in capo a me, senza benefici prima casa. Posso partecipare all asta e rilanciare senza la presenza di mia figlia che è la destinataria dell'usufrutto del bene.

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2019

Osserviamo che in via generale non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita. La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.

È controversa, invece, la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione per esempio, come nella domanda proposta, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto).

Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto (secondo noi correttamente) percorribile questa strada. L’argomento contrario rispetto a tale scelta riposa nel principio (risalente e mai contestato) per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe un uno modo di trasferimento atipico della proprietà (e dei diritti reali).

L’ostacolo, tuttavia, non ci sembra insormontabile, ove si osservi che oggetto di trasferimento è comunque il diritto di proprietà, con la sola avvertenza che essa non viene acquistata per intero da un solo soggetto, ma da due, i quali divengono rispettivamente proprietari della nuda proprietà e dell’usufrutto.

In ogni caso, entrambi i soggetti devono risultare offerenti.

Quanto ai rilanci in sede di gara osserviamo quanto segue.

L’art. 571 c.p.c., a differenza dell’art. 579 comma 2 c.p.c. (secondo il quale le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale), sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

Quindi, in definitiva, se non è in grado di partecipare alla vendita personalmente e si tratta (come nella ormai quasi totalità dei casi) di una vendita senza incanto, potrà delegare solo un avvocato.

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