Cosa fare dopo il decreto di trasferimento?

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2019
emanueledebenedittis pubblicato 12 marzo 2019

Buonasera,

mi trovo nella fase post decreto di trasferimento. Sono trascorsi quasi due mesi dalla firma da parte del giudice e dal deposito in cancelleria 30 GENNAIO 2019. E al momento il delegato tergiversa e non risponde al telefono e prendono tempo.
Ho fatto capire loro che non è mia intenzione agire in malomodo, ma avrei bisogno urgente della casa dato che l'affitto e il mutuo mi stanno uccidendo e presto non potrò permettermi neanche l'affitto.
Visto il loro atteggiamento temporeggiante, come posso tutelarmi? Ritenete sia il caso di presentarmi e parlarne di persona prima di inviare una diffida via pec al delegato che non ha tuttora proceduto alla consegna dell'immobile? Di quanto tempo ha bisogno altro per farmi avere le chiavi? Comincio ad averne urgente bisogno.

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2019

Ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso nel momento in cui diviene proprietario del bene, momento che si identifica, secondo l'opinione più accreditata in dottrina e in giurisprudenza, con l'adozione del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Fatta questa premessa, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode ad adempiere all'obbligo di consegna.

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