inexecutivis
pubblicato
08 ottobre 2021
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso istante il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. Al contrario, l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento (Cass. civ., 6.5.2004, n. 8615; Cass. civ., 29.4.2006, n. 10029).
Da questi postulati ricaviamo il convincimento per cui il termine per il deposito dell’istanza di vendita decorre dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza o dalla pronuncia della stessa in udienza, ove ciò accada.