inexecutivis
pubblicato
04 giugno 2017
Rispondiamo alla domanda osservando che il codice di procedura civile nulla dispone in proposito.
A volte, tuttavia, i professionisti delegati (o i custodi) aprono più conti in relazione alla medesima procedura al fine di tenere distinte le “masse”, poiché ad esempio potrebbe accadere che alcuni creditori sono portatori di causa di prelazione solo con riferimento ad alcuni lotti e non in relazione ad altri (si pensi, ad esempio, alla ipoteca a ai privilegi speciali immobiliari), o ancora perché la procedura esecutiva è stata promossa in relazione ad uno o più beni appartenenti a più debitori per quote diseguali, o per quote uguali ma con creditori che vantano diseguali ragioni di credito nei confronti di ciascun debitore.
In queste situazioni, dicevamo, al fine di agevolare le operazioni di imputazione delle entrate ed uscite relativamente a ciascun lotto alcuni delegati preferiscono aprire tanti conti quante sono le masse che dovranno essere formate ai fini della distribuzione del ricavato.
A nostro avviso si tratta di un modus operandi non vietato, e dunque la strada è percorribile.
Suggeriamo, comunque, di dare conto della circostanza nella relazione iniziale o in quella semestrale di cui all’art. 16 bis, comma 9 sexies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come riscritto dall’art. 4, comma 2 let. a) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l n. 119/2016.