contratto di locazione opponibile inquilino moroso

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  • Ultimo messaggio 27 maggio 2022
claux pubblicato 17 maggio 2022

Buongiono 

Abbiamo  aggiudicato un immobile  occupato con un contratto di locazione  opponibile  scadente nel 2024;  il giorno dell'asta  abbiamo appreso  che l'inquilino è  moroso   ed  è stata avviata una pratica di sfratto   per la quale  ci  è stato  inoltrato anche un costo  per il subentro nella causa di  sfratto pendente  nei confronti dell'occupante  per spese lagali  iva cpa  oltre a spese vive  documentate  con opzione di rinunciare a  tale costo e conseguente  abbandono della prosecuzione della  causa dalla procedura 

Ora  ciò premesso  Il  quesito è :  ma  se  l'inquilino   è moroso  e la situazione è nota  già da prima dell'aggiudcazione  visto chè è in corso una  causa di sfratto   non  decade di  natura l'opponibilità del  contratto di locazione  e  quindi  non si  può  attivare la liberazione  con spese e procedure  a carico del tribunale  ?  è lecito che tale costo sia  sobbarcato all'aggidcatario ? 

Se si accetta  di  sostenere il costo prospettato  per lo sfratto  chi lo sguirà poi  ,  se invece  si rifiuta di sostenerlo  cosa può  succedere?   

E'  formalmente corretto chiedere   stante la situazione che sia il tribunale  a procedere  con la liberazione dell'immobile a sue  spese ?    

In attesa  di un riscontro  ringraziamo  e  porgiamo i nostri saluti  

inexecutivis pubblicato 27 maggio 2022

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che, a nostro avviso, in caso di contratto opponibile, l’unica strada percorribile in caso di morosità sia quella di agire per il rilascio mediante un procedimento di convalida dello sfratto per morosità. Invero, la opponibilità è regolata dai criteri indicati dall’art. 2923, tra i quali non figura la morosità.

In proposito, la giurisprudenza ha affermato che “anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560, secondo comma, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione [le stesse ragioni valgono, evidentemente, per la procedura di sfratto per morosità]. (Cass. civ., 13.12.2007, n. 26238).

Venendo al caso in cui, nelle more del procedimento per convalida di sfratto, intervenga il decreto di trasferimento, osserviamo che a norma dell’art. 111 c.p.c. “de nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” ed il comma terzo aggiunge che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.

Riteniamo quindi che l’acquirente possa subentrare nel procedimento, ma non è onerato del pagamento delle spese legali fino a quel momento sostenute dalla procedura, a meno che in essa non fosse stabilito che le spese di liberazione sono a carico dell’acquirente.

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