Contratto di locazione opponibile alla procedura

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  • Ultimo messaggio 01 luglio 2020
domenicosinatra pubblicato 17 giugno 2020

Buongiorno,

qualora sussista un classico contratto di locazione abitativa 4+4, opponibile alla procedura in quanto registrato prima della trascrizione del pignoramento, nel caso in cui non sia ancora decorsa la prima scadenza il custode deve procedere a comunicarne la disdetta?

E, sempre nell'esempio di cui sopra, cosa succede nel caso in cui la prima scadenza non sia ancora decorsa ma si sia fuori tempo massimo per dare disdetta entro i canonici 6 mesi di preavviso?

Grazie   

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inexecutivis pubblicato 21 giugno 2020

Il tema è assai ricorrente nella casistica giudiziaria.

La questione va affrontata delimitando preliminarmente il campo di indagine e precisando che il problema si pone solo per le locazioni in essere alla data del pignoramento, atteso che le locazioni stipulate dal custode previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione durano il tempo della procedura esecutiva, venuta meno la quale esse si estinguono ipso iure.

All’interrogativo ha risposto la giurisprudenza in diverse occasioni, facendosi altresì carico di specificare come operi la speciale disciplina vincolistica, distinguendo a questo proposito il primo rinnovo da quelli successivi.

In particolare, secondo Cass. Sez. U, 16 maggio 2013, n. 11830, sia nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione disciplinate della l. 392/1978, sia nelle locazioni abitative di cui alla l. 431/1998, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, (per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione) costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non dalla spendita di un’autonoma determinazione volitiva. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell'immobile, tale rinnovazione non necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dal secondo comma dell'art. 560 c.p.c.

In particolare, a giudizio della Suprema Corte il contesto normativo “conduce a considerare la rinnovazione tacita del contratto, alla prima scadenza quale fattispecie speciale ed autonoma rispetto alla rinnovazione tacita del contratto di cui all'art. 1597 c.c., il quale fa riferimento alla fine della locazione per lo spirare del termine di cui al precedente art. 1596 c.c.. Il che comporta che la rinnovazione - nel caso in cui il locatore non si trovi nelle condizioni di cui dell'art. 29, secondo comma, o, comunque, pur ricorrendo, non le comunichi al conduttore -, si configura come mero effetto automatico in assenza di disdetta. Quindi, il secondo periodo di rapporto locatizio, sulla base della disciplina prevista dagli arti. 28 e 29 della legge n. 392/1978 - così come nel sistema che riguarda le locazioni abitative, a norma degli arti. 2 e 3, 1. 9 dicembre 1998, n. 431 - , non presuppone, in alcun modo, un successivo contratto. Esso deriva, non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta. Ed il contenuto contrattuale, che disciplina il nuovo periodo di rapporto, non presenta alcun specifico elemento di novità”.

Il discorso cambia per i rinnovi successivi al primo, in relazione ai quali si è osservato che essi costituiscono “una libera manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., sez. III, 29/05/2015, n. 11168; Cass., sez. III, 19/07/2019, n. 19522).

Dunque, se non è stata tempestivamente inviata la disdetta alla prima scadenza, il contratto si è rinnovato tacitamente.

domenicosinatra pubblicato 25 giugno 2020

Vi ringrazio per la pronta risposta.

Dunque, se ben comprendo: in assenza di disdetta il rinnovo tacito del contratto alla prima scadenza costituisce un effetto automatico di legge. Quindi, se non è stata tempestivamente inviata la disdetta alla prima scadenza, il contratto si rinnova tacitamente.

  • Ma a questo riguardo chiedo: in presenza di pignoramento il debitore mantiene la facoltà di esercitare la disdetta?

 

E ancora: per i rinnovi successivi al primo, in caso di pignoramento eseguito prima della scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell’esecuzione (e si estingue ipso iure nel momento in cui termina la procedura esecutiva).

  • In base a quali elementi il giudice dell'esecuzione autorizza o meno il rinnovo della locazione?
  • Cosa succede se il pignoramento sopraggiunge dopo la scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta da parte del locatore? Immagino che la rinnovazione della locazione non possa più avvenire...

Grazie ancora per il prezioso supporto.

 

 

inexecutivis pubblicato 01 luglio 2020

Nell'esercizio dei diritti nascenti dal contratto il custode giudiziario subentra al debitore, sicchè la disdetta deve essere esercitata dal custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Quanto alle scadenze successive alla prima, le stesse necessitano di autorizzazione del giudice con la conseguenza che, se essa non interviene, il contratto non si rinnova.

Chiaramente, se il pignoramento sopraggiunge quando il termine per esercitare il recesso è già decorso, il contratto si è già rinnovato.

Quanto ai criteri in forza dei quali il giudice autorizza la prosecuzione, essi sono i più vari, ma ruotano tutti attorno ad una valutazione che guada gli interessi della procedura.

Ad esempio, si potrebbe essere in presenza di un canone assai vantaggioso, oppure ad una locazione che indirettamente consente la conservazione di un cespite che, ove libero, potrebbe subire atti predatori (si pensi ad un impianto industriale in zona isolata).

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