inexecutivis
pubblicato
30 luglio 2018
Rispondiamo alla domanda formulata osservando che il contratto di sublocazione non sarà opponibile alla procedura se non lo sarà il contratto di locazione da cui deriva ed a cui è collegato.
Invero, il locatore (e dunque l'aggiudicatario che al locatore subentra all'esito della pronuncia del decreto di trasferimento) è estraneo al rapporto tra conduttore e subconduttore e che trova origine nella sublocazione (fatta eccezione per le ipotesi regolare dall'art. 1595 c.c., che consentono al locatore di agire contro il subconduttore per il pagamento del canone e per l'adempimento delle altre obbligazioni contrattuali).
Proprio per questa ragione si ritiene generalmente, ad esempio, che i canoni di locazione dovuti dal subconduttore non possano costituire frutti della cosa pignorata ai sensi dell’art. 2912 c.c., poiché il subconduttore è soggetto del tutto estraneo alla procedura ed ha rapporti con il proprio locatore. Frutti della cosa pignorata (e dunque sottoposti al pignoramento) sono solo quelli che derivano dalla locazione principale (Nei termini qui indicati si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11830 del 16.5.2013, che sulla scorta delle considerazioni appena svolte ha ritenuto che il sublocatore è legittimato a promuove azione di sfatto per morosità nei confronti del suo subconduttore, il quale non può eccepire di non essere più tenuto al pagamento dei canoni di locazione in forza dell’intervenuto pignoramento).
Quindi, in conclusione il contratto di sublocazione sarà opponibile o meno alla procedura negli stessi termini in cui lo è il contratto di locazione, in forza della regola ricavabile dall’art. 1595, comma terzo, c.c., a mente quale, la nullità, la risoluzione o comunque il venir meno del contratto di locazione determina la caducazione anche del rapporto di sublocazione, in aderenza al principio generale resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.