contratto di locazione non oppobile con subafitto opponibile

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  • Ultimo messaggio 30 luglio 2018
aletir pubblicato 25 luglio 2018

Gentile Asta Legale,

sono interasso all'acquisto si un immobile ogetto di una locazione non opponibile alla procedura, in quanto il valore economico risulta inferiore di oltre 1/3 rispetto al mercato. Tuttavia il locatore aveva a sua volta subaffittato l'immobile ad un valore in linea con il mercato, quindi mi domando come si ponga questo contratto di subaffiito nei confronti della pocedura e dell'acquirente. (P.S. entrambi i contratti di locazione sono stati stipulati anteriormente al pignoramento)

L'avviso di gara dichiara l'immobile "occupato senza titolo opponibile alla procedura, libero al rogito", quando, al contrario, la perizia dichiara la locazione "non oppobile" mentre la sub-locazione "opponibile".

Grazie in anticipo per un vostro gentile parere.

saluti

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che il contratto di sublocazione non sarà opponibile alla procedura se non lo sarà il contratto di locazione da cui deriva ed a cui è collegato.

Invero, il locatore (e dunque l'aggiudicatario che al locatore subentra all'esito della pronuncia del decreto di trasferimento) è estraneo al rapporto tra conduttore e subconduttore e che trova origine nella sublocazione (fatta eccezione per le ipotesi regolare dall'art. 1595 c.c., che consentono al locatore di agire contro il subconduttore per il pagamento del canone e per l'adempimento delle altre obbligazioni contrattuali).

Proprio per questa ragione si ritiene generalmente, ad esempio, che i canoni di locazione dovuti dal subconduttore non possano costituire frutti della cosa pignorata ai sensi dell’art. 2912 c.c., poiché il subconduttore è soggetto del tutto estraneo alla procedura ed ha rapporti con il proprio locatore. Frutti della cosa pignorata (e dunque sottoposti al pignoramento) sono solo quelli che derivano dalla locazione principale (Nei termini qui indicati si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11830 del 16.5.2013, che sulla scorta delle considerazioni appena svolte ha ritenuto che il sublocatore è legittimato a promuove azione di sfatto per morosità nei confronti del suo subconduttore, il quale non può eccepire di non essere più tenuto al pagamento dei canoni di locazione in forza dell’intervenuto pignoramento).

Quindi, in conclusione il contratto di sublocazione sarà opponibile o meno alla procedura negli stessi termini in cui lo è il contratto di locazione, in forza della regola ricavabile dall’art. 1595, comma terzo, c.c., a mente quale, la nullità, la risoluzione o comunque il venir meno del contratto di locazione determina la caducazione anche del rapporto di sublocazione, in aderenza al principio generale resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.

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