contratto (3+2) scaduto prima del decreto di trasferimento : liberazione immobile

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2021
diegorivetti pubblicato 10 settembre 2021

Buongiorno, 

vorrei partecipare ad un'asta a breve ma avrei un dubbio sulla opponibilità o meno e sulla liberazione (a cura e spese di chi).

Sull'immobile risulta un contratto d'affitto (opponibili poichè stiupalto prima del pignoramento) di tipo 3+2 dove la scadenza dei 5 anni è avvenuta il recente 31 Agosto di quest'anno.

La mia domanda è : dato che il decreto di trasferimento sarà certamente dopo la data sopra indicata, la liberazione dell'immobile avverrà come conseguenza del decreto di trasferimento (e quindi a cura e spese della procedura) oppure dovrò occuparmene io come aggiudicatario tramite disdetta/sfratto?

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

Bisogna verificare se è stata inviata disdetta, poichè il contratto potrebbe essersi tacitamente rinnovato.

Quanto alla liberazione, se il contratto è scaduto prima della vendita, riteniamo che di essa debba occuparsi la procedura, a norma dell'art. 560 cpc, il quale tuttavia richiede una espressa richiesta dell'aggiudicatario in tal senso.

diegorivetti pubblicato 12 settembre 2021

Grazie, di seguito riporto cosa mi è stato riferito dai custodi:

"il contratto è opponibile alla procedura in quanto registrato ante pignoramento pertanto non è stato emesso l'ordine di liberazione. La liberazione sarà a carico dell'aggiudicatario. "

e in un'altra e-mail:

"per quanto riguarda la disdetta sul canone di locazione la informo che: le comunicazioni che abbiamo inviato, quali, richiesta versamento canoni, disdetta e messa in mora sono state restituite al mittente per compiuta giacenza."

Non so sinceramente cosa aspettarmi in caso di aggiudicazione...

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

Dalla risposta ricaviamo che è stata inviata la disdetta. Nutriamo qualche perplessità in ordine al fatto che la liberazione sarà a carico dell'aggiudicatario. Se così fosse stato previsto nell'ordinanza di vendita il problema neppure si pone.

Se invece così non fosse, riteniamo che della liberazione debba occuparsi la procedura (intimando sfratto per finita locazione) poichè il bene deve essere consegnato libero da persone non aventi titolo.

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