Contenzioso Civile

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2022
enricosupino pubblicato 07 aprile 2022

Buongiorno a tutti, chi ha partecipato a delle aste dove la procedura è un contezioso civile??

Nell'avviso di vendita, ho trovato questo: Si precisa che il Giudice, con il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario, NON potrà ordinare la cancellazione per l'inapplicabilità del disposto di cui all'art.586 c.p.c. alle vendite di immobili effettuate nello scioglimento delle comunioni.   Da quello che ho capito, il 586, è applicabile solo nelle esecuzioni.   Come ci si comporta??

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

In un risalente precedente la corte di Cassazione (Sez. III, Sentenza n. 1062 del 17/02/1979) ha affermato che l’effetto purgativo sancito dall’art. 586 c.p.c. riguarda anche i giudizi di scioglimento delle comunioni. Conferma di questo assunto si ricaverebbe dall’art. 2825, commi 4 e 5 c.c., i quali attribuiscono ai creditori di ipoteca sulla quota il diritto di far valere il proprio diritto sulla somma attribuita al loro debitore, qualora gli sia attribuita in luogo di un bene in natura.

Dunque, in sostanza, l’ipoteca sulla quota si trasforma in pegno sul ricavato dalla vendita.

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