Conteggio spese agenzia delle entrate

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2021
erunit pubblicato 12 ottobre 2021

Salve, sono aggiudicatario di un'asta composta da fabbricato e terreni, inseriti nell'ordinanza di vendita in un lotto UNICO.

Nella perizia è stato valutato, scorporandolo, il valore del fabbricato e il valore dei terreni.

Il curatore ha preparato la bozza di decreto di trasferimento, successivamente inviato all'agenzia delle entrate per il conteggio come lotto unico e l'agenzia delle entrate ha risposto che la tassazione, dato che si trattava di lotto unico, e quindi di vendita a corpo, prevedeva il 15% (come se fosse praticamente tutto terreno, dato che non era stato scorporato).

Il curatore ha chiesto una rettifica, scorporando (caldolandolo dalla perizia la percentuale assegnata al fabbricato e la percentuale applicata al terreno) tali valori, però mi ha detto che necessita dell'approvazione del giudice, prima di essere reinvitato all'agenzia delle entrate per un riconteggio, altrimenti non può procedere.

Quindi, di seguito le mie domande:

1) Può, eventualmente il giudice non dare il suo benestare per il riconteggio così effettuato e quindi sarei costretto a pagare il 15% di tasse sul valore di aggiudicazione? Oppure, così come giusto che sia, pagherei una percentuale sul valore del fabbricato X e un'altra percentuale del 15% sui terreni?

2) Chi decide qual è la tassazione e quindi la ripartizione giusta? Il curatore? il giudice?

3) Nel caso il giudice non decidesse di re-inviare il nuovo decreto di trasferimento all'agenzia delle entrate, con le correzioni richieste dal curatore (a seguito di valori scorporati tra fabbricato e terreni) potrei oppormi in qualche modo? Ho qualche diritto da far valere, dato che avevo richiesto l'agevolazione prima casa e che, ripeto per l'ennesima volta, nella perizia tale valore era ben definito? Oppure è a totale e completa descrezione del giudice?

 

Cosa mi consigliereste di fare?
Grazie mille.

 

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matteomariazoccoli pubblicato 13 ottobre 2021

questo fabbricato che insiste sul terreno com'è accatastato ? il titolo soprattutto, legato al fabbricato, come lo inquadra ? 

il terreno che dimensione ha ?  

forse queste cose potrebbero fare la differenza. 

 

erunit pubblicato 13 ottobre 2021

ci sono diverse particelle, ma sostanzialmente i terreni sono accatastati come agricoli e poi c'è la corte che è sempre accatastata come terreno, o meglio, nella perizia del CTU c'era valore fabbricato = X, somma delle partecelle dei terreni (compresa la corte) = Y.
La dimensione delle particelle dei terreni sono circa 3000 MQ

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2021

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni, si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Sempre nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni: in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un’unica imposta fissa.

Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, ha precisato che, in relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo documento per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

1) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio;

2) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione: in questo caso l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa minima una sola volta.

Nel caso di specie, se non si condivide la liquidazione dell’imposta calcolata dall’agenzia delle entrate non resta che affidarsi ad un legale ed impugnare.

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