Per rispondere alla domanda occorrerebbe sapere se il pignoramento è stato eseguito prima o dopo il 13 febbraio 2019 (visto che siamo a giugno, presumiamo prima), poiché nel suo caso, visto che l’immobile è occupato dal debitore con la sua famiglia, i tempi di liberazione potrebbero essere più lunghi ove si trattasse di procedura intrapresa dopo la data appena indicata.
Infatti, l’art. 560 (che disciplina la liberazione dell’immobile pignorato) è stato riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019.
Il nuovo testo della norma è il seguente.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.
Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»
Questa disposizione si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Come si vede, la grande novità di questa norma risiede nel fatto che, quando l'immobile è "abitato" dal debitore con la famiglia (si osservi che non è sufficiente la mera occupazione, richiedendosi, appunto, che l'immobile sia, appunto, "abitato") l'ordine di liberazione non può essere adottato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che il debitore occupante ostacoli il diritto di visita, alteri lo stato di conservazione del bene, violi gli altri obblighi posti a suo carico dalla legge.
Se invece la procedura (come riteniamo) fosse stata intrapresa prima del 13 febbraio 2019 troverà applicazione la vecchia formulazione dell’art. 560 c.p.c. (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) a mente dei quali il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione. Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. La norma disponeva infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
In ogni caso, se l’occupante non libera spontaneamente l’immobile, il giudice potrà ordinare alla forza pubblica di intervenire.
In ogni caso, l’aggiudicatario che contatti l’occupante per concordare una uscita spontanea non viola alcuna norma.