Consegna immobile occupato dal debitore

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2018
russoanna1961 pubblicato 23 settembre 2018

Salve,

Sono aggiudicatario di un immobile, nello stabile in cui attualmente risiedo, che è occupato dal debitore.

Il 19/07/2018 ho effettuato i bonifici saldando l'importo e consegnato le disposizioni al custode che ho incaricato anche per la cancellazione degli oneri gravanti. 

Ad oggi il custode, dopo diversi solleciti, mi ha scritto via mail che attende quitanza di pagamento dalla banca creditrice e che senza questa quitanza non può procedere con le operazioni previste.

Ho la sensazione che il custode, mi dica delle cose non vere... potreste darmi qualche suggerimento ?

Ho dei seri dubbi che questo procuratore costituito della banca possa impiegare più di 2 mesi per trasmettere una quietanza di pagamento.

Inoltre mi chiedo se è vero che senza questa quitanza, il custode non possa andare avanti con le operazioni previste (presumo il decreto...) dato che gli ho consegnato le disposizioni dei bonifici effettuati.

Ringrazio anticipatamente per l'aiuto 

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inexecutivis pubblicato 25 settembre 2018

Non riusciamo a comprendere compiutamente i contorni della vicenda.

Probabilmente si tratta di una esecuzione promossa per la riscossione di un credito fondiario, vale a dire procedura promossa da una banca titolare di credito assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile pignorato.

In questi casi l’art. 41, comma quarto, TUB, prevede che con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario (o l’assegnatario), versi direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa vantato.

Così ricostruito il dato normativo, nel momento in cui l'aggiudicatario versa il saldo del prezzo ha diritto ad ottenere il trasferimento in suo favore del bene indipendentemente dal rilascio di quietanza di sorta per espressa previsione dell'art. 586 c.p.c. A questo fine, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 591 bis comma 8 c.p.c., avvenuto il pagamento del saldo prezzo il professionista delegato predispone la bozza del decreto di trasferimento e la trasmette "senza indugio" al giudice dell'esecuzione.

 

In definitiva, il ritardo del professionista delegato non ci sembra giustificato.

 

russoanna1961 pubblicato 01 ottobre 2018

Buonasera,

La ringrazio della risposta precedente.

Seguito ennesima sfuriata telefonica con il delegato che tergiversa sul fatto della quietanza, mi ha riferito che ha dato un ultimatium di 15gg al debitore che occupa l'immobile per la liberazione.

L'ultima mail del curatore recita:

"ho sollecitato l'istituto di credito affinché mi trasmetta la quietanza di pagamento di quanto da Ella versato ex art. 41 T.U.B.

Non appena ne sarò in possesso, inoltrerò al Tribunale la bozza del decreto di trasferimento.
Cordiali saluti.
Avv.
ho sollecitato l'istituto di credito affinché mi trasmetta la quietanza di pagamento di quanto da Ella versato ex art. 41 T.U.B.

Non appena ne sarò in possesso, inoltrerò al Tribunale la bozza del decreto di trasferimento.
Cordiali saluti.

Avv. ****** ********   " 

 

Attualmente non so cosa preve la prassi, quali sono i documenti che dovranno essere prodotti e soprattutto quali sono le tempistiche per avere possesso dell'immobile.

Non so più come comportarmi per far valere i miei diritti e per ricevere informazioni chiare e veritiere sulle tempistiche. L'unica cosa sicura al momento che abbiamo effettuato un bonifico per oltre 300.000 € alla banca e quasi 5000 € con assegno al delegato per la cancellazione degli oneri sull'immobile, ottenendo solo disinformazione e scorrettezze.

Esiste un modo per tutelarsi da tutto ciò o si tratta di cose che spesso vanno così?

La ringrazio infinitamente per il supporto

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2018

Le precisazioni fornite ci consentono maggiore precisione.

Come avevampo ipotizzato, si tratta di una esecuzione per credito fondiario.

Ed allora, fermo restando quanto abbiamo detto, il suggerimento che c isentiamo di offrire è quello di diffidare la banca all'inoltro della quietanza al profesisonista delegato, il quale evidentemente vuole avere la prova del fatto che il pagamento sia stato effettivamente eseguito.

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