Consegna immobile libero

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  • Ultimo messaggio 10 luglio 2020
bdedominicis pubblicato 07 luglio 2020

Gentile forum,

il delegato alla vendita, per alcune problematiche legate ad ipoteche non del tutto trascritte, ha impiegato ben 6 mesi a depositare la bozza del decreto di trasferimento. Oggi ci comunica che a sua volta la cancelleria lo ha informato che il giudice ha firmato il decreto.

Ho chiesto copia alla cancelleria del decreto che mi ha risposto quanto segue:

"l'aggiudicatario richiede/ritira la copia conforme al termine delle attività del Delegato, che però può trasmettere il decreto all'IVG appena ritira la copia."

Ho chiesto copia del decreto firmato al delegato ma mi ha scritto quanto segue:

"Dopo 20 gg dall’emissione (oggi), procederemo al ritiro del decreto di trasferimento per iniziare il nuovo iter con il Conservatore. Per la consegna delle chiavi, occorre rivolgersi al Custode (IVG)."

Ovviamente l'IVG non rilascia l'immobile senza un documento firmato dal giudice.

Mi chiedo perciò se è possibile ottenere copia, anche non conforme, prima di questi 20 gg, considerando che andiamo incontro alle ferie estive e che ho saldato il prezzo a dicembre 2019. 

Il delegato inoltre ci ha detto che non ha nessun documento firmato, e la cancellaria ci dice di chiedere al delegato!

Grazie.

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2020

Riteniamo che l’acquirente abbia diritto alla consegna del decreto di trasferimento in forza delle seguenti considerazioni.

In primis, occorre premettere che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore” (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Se si applica questa norma, a nostro avviso deve trovare applicazione anche il terzo comma della medesima, a mente del quale “il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta”.

Il diritto alla consegna del decreto di trasferimento, poi, si ricava dai seguenti principi generali.

Invero, costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto, trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Inoltre, poiché il decreto di trasferimento produce, a favore dell’aggiudicatario, il trasferimento del bene, a decorrere da quel momento egli ha diritto ad ottenere la consegna del bene.

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