La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore”.
Il contenuto di questo obbligo si sostanzia nello svolgimento delle attività necessarie per procurare all’aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.
Dunque deve essere consegnato anche il telecomando del garage, indipendentemente dal fatto che il vecchio proprietario ne avesse uno o meno.
Ovviamente il curatore non è obbligato ad andare oltre, per cui esaurito il suo compito, se il nuovo proprietario intende evitare che il vecchio telecomando apra il garage, dovrà provvedervi a sua cura e spese.
Quanto ai costi di smaltimento dei mobili presenti, la risposta deve essere articolata, e passa attraverso la verifica della possibilità che anche nelle vendite fallimentari possa essere adottato l'’ordine di liberazione previsto dall’art. 560, comma terzo, c.p.c., il quale prevede tra l'altro (nell'esecuzione individuale), che la liberazione del bene (da persone e cose) sia eseguito a cura del professionista delegato
La giurisprudenza di merito (senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013) lo ammette quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile.
Più recentemente (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) si è aggiunto che anche quando la vendita si sia svolta mediante procedure competitive questa possibilità deve ammettersi. A questo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione.
Se si accoglie questa impostazione (secondo noi condivisibile) la liberazione del bene dai mobili che lo occupano grava sulla curatela.