Consegna immobile

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  • Ultimo messaggio 29 agosto 2019
Anna982 pubblicato 25 agosto 2019

Buonasera, Il 30. 07 mi sono aggiudicata un immobile in asta. L'immobile al momento risulta occupato senza titolo immagino la dicitura sia dovuta al fatto che la casa non è abitabile. A giorni effettuero' il saldo del prezzo anche se nella domanda di partecipazione avevo indicato il termine di 90 gg... Quindi anticipo di 60 gg circa il saldo del prezzo questo per cercare di accelerare il più possibile il tutto. Secondo il mio avvocato la casa se sono fortunata e tutto va bene mi verrà consegnata a febbraio 2020 Possibile? Leggendo le varie domande emerse nel tempo faccio fatica a capire effettivamente quali sono i tempi per avere la consegna fisica del bene aggiudicato. Dovrò fare degli interventi importanti agli impianti per ottenere l'abitabilità e vorrei farli entro l'anno.

Grazie

inexecutivis pubblicato 29 agosto 2019

In seno alle procedure esecutive (individuali e concorsuali), il trasferimento della proprietà costituisce una fattispecie a formazione complessa che parte dall’aggiudicazione, passa per il versamento del prezzo e si completa con la pronuncia (su cui torneremo alla fine) del decreto di trasferimento.

La determinazione del momento di produzione dell’effetto traslativo non è pacifica, essendosi registrate in dottrina autorevoli opinioni che l’hanno fatta decorrere dall’aggiudicazione o dal versamento del saldo prezzo.

In giurisprudenza, comunque, prevale nettamente l’idea che il trasferimento della proprietà si determina con il decreto di trasferimento, sebbene si tratti di effetto che, come detto, postula l’intervenuto versamento del saldo prezzo, in mancanza del quale esso non si produce (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n. 9630; 16-9-2008, n. 23709).

Ed allora, se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene.

Quanto alle modalità di consegna, valgono le seguenti considerazioni.

Ai sensi dei commi terzi e quarto dell'art. 560 c.p.c., (nel testo modificato dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119) il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l’aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.

Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.

La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Quindi, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al custode che venga messo in esecuzione l'ordine di liberazione, e che preliminarmente venga chiesto al Giudice dell'esecuzione di adottarlo, ove non avesse già provveduto in tal senso.

In alternativa (ma la prima strada è nettamente da preferirsi), per conseguire la disponibilità dell'immobile l'aggiudicatario può agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.

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