consegna del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 13 maggio 2018
mcodari pubblicato 08 maggio 2018

Buongiorno

finalmente settimana prossima riceveremo copia conforme del decreto di trasferimento.

Quali documenti devo ricevere dal delegato e quali verifiche devo effettuare per poter considerare chiusa l'operazione? In particlare, relativamente alle imposte pagate cosa devo attendermi come documento rilasciato dal delegato per poi poter procedere ad una eventuale richiesta di far valere il credito di imposta (acquisto prima casa) in fase di dichiarazione redditi?

grazie

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

Rispondiamo alla domanda suggerendo di richiedere copia del decreto di trasferimento.

In esso, ai sensi dell’art. 16, comma 4 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) l’agenzia delle entrate annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).

Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.

Le suggeriamo, inoltre, di richiedere la fattura del compenso per la quota parte gravante a carico dell’aggiudicatario.

Il compenso ricevuto dal professionista delegato, infatti, dal punto di vista fiscale costituisce corrispettivo ricevuto per la prestazione di un servizio, e pertanto deve essere oggetto di fatturazione ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 26.10.1972, n. 633, a mente del quale “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili …

Il comma quarto della medesima disposizione previsa che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, di cui uno consegnato alla parte. Infine, l’ultimo comma dell’art. 21 precisa che “Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.

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