Buonasera, il verbale di assegnazione di immobile può essere consegnato in copia agli offerenti che hanno partecipato alla gara ma non si sono aggiudicati il bene ? Nel verbale ci sono ovviamente i dati degli offerenti e nomi debitori.
Buonasera, il verbale di assegnazione di immobile può essere consegnato in copia agli offerenti che hanno partecipato alla gara ma non si sono aggiudicati il bene ? Nel verbale ci sono ovviamente i dati degli offerenti e nomi debitori.
Il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura, rispetto al quale l’aggiudicatario ed eventuali controinteressati hanno diritto di copia.
Esso, inoltre, è atto pubblico, poiché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (in questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguentemente, la qualità di pubblico ufficiale”).
A prescindere da questa elementare considerazione, osserviamo che l’obbligo del professionista delegato di consegnare il verbale di aggiudicazione è riconducibile all’obbligo di buona fede.
Proviamo a spiegare il perché.
Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.
Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.
In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).
Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il liquidatore abbia l’obbligo di consegnare all’aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo all’aggiudicatario.
In ogni caso, la richiesta del verbale di aggiudicazione può essere inoltrata anche alla cancelleria, poiché il verbale è atto del fascicolo della procedura.