CONSEGNA CHIAVI CON DANNI E SERVITù

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  • Ultimo messaggio 18 dicembre 2020
lazzarom pubblicato 16 dicembre 2020

Buongiorno, 

Recentemente ho acquistato all'asta un immobile ed essendo la prima volta ho bisogno di qualche delucidazione in merito all'argomento sopra citato.

Partendo dall'inizio l'ufficiale giudiziario delegato della vendita è anche il custode del bene e, quando sono andato a vederlo, mi ha riferito di essere in buoni rapporti con il debitore. Dopo aver vinto l'asta mi sono recato più volte sul posto, senza entrare, nonostante fosse stato possibile dato che il cancello era aperto, e ho notato che vi erano evidenti danni (vasi di marmo buttati nella piscina, lampioni completamente distrutti, armadi smontati e lasciati in giro, una finestra rotta, un cancelletto smontato). Tramite l'avvocato che mi ha seguito, ho contattato il curatore/ufficiale giudiziario e mi ha riferito che avrebbe parlato con il debitore, dicendomi che comunque sarei stato costretto in futuro, nel momento in cui sarebbe andato all'asta, a dare la servitù al terreno sito dietro l'immobile che ho acquistato, anch'esso di proprietà del debitore (terreno non ancora all'asta e obbligo di servitù non citato nè in perizia nè d'altra parte). Ad oggi sono andato più volte a vedere l'immobile e ho notato che ci sono altri danni simili a quelli precedenti, e che hanno chiuso il cancello con un "lucchetto". (non ho mai incotrato i debitori)

Le mie domande sono:

- nel momento in cui mi saranno consegnate le chiavi, la consegna deve avvenire presso l'immobile ? 

- Deve obbligatoriamente essere presente l'ufficiale giudiziario/curatore?

- Per timore che ci siano danni ingenti, è il caso che con me venga un avvocato? o un geometra?

- Se ci saranno come devo comprotarmi? 

il mio timore è che in un altro luogo mi vengano consegnate le chiavi e nel momento in cui verificherò se ci siano o meno, mi venga risposto che sia stato io a causarli dopo aver avuto le chiavi.

- Per quanto riguarda la servitù, non essendo citata da nessuna parte, è obbligatoria?

- se c'è una strada più fattibile, devono per forza consegnare la servitù all'interno della mia proprietà (che sarebbe divisa a metà e perderebbe molto valore).

Grazie

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. Tale obbligo, nelle esecuzioni che hanno ad oggetto le case di abitazione del debitore che non abbia perso la disponibilità dell’immobile a norma dell’art. 560 c.p.c., è subordinato ad una esplicita richiesta dell’aggiudicatario, il quale deve chiedere al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore”.

Il contenuto di questo obbligo si sostanzia nello svolgimento delle attività necessarie per procurare all’aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.

Tale attività consiste normalmente nella consegna delle chiavi di accesso. Quanto al luogo, in assenza di accordo la consegna deve avvenire presso l’immobile, ai sensi dell’art. 1182, comma secondo, c.p.c.

Nelle vendite negoziali queste operazioni avvengono generalmente senza formalità, salvo che non insorgano contestazioni o non vi siano esigenze particolari.

In sede esecutiva, l’obbligo di consegna costituisce un compito specifico del custode, di cui a nostro avviso deve essere mantenuta traccia attraverso la redazione di un verbale di consegna del bene. Questa documentazione, peraltro, ha la funzione di risolvere possibili contestazioni circa lo stato dell’immobile.

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