Consegna chiavi

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  • Ultimo messaggio 03 marzo 2019
massimodelucia pubblicato 26 febbraio 2019

Buongiorno volevo chiedere una informazione o acquistato un negozio all'asta dopo 6 mesi o avuto il decreto di trasferimento, il negozio era occupato senza titolo da una persona che ci lavorava , quando gli o detto che ero diventato proprietario lui mi a consegnato le chiavi , dopo aver parlato con il custode gli a detto che poteva consegnarmi le chiavi nel frattempo o sistemato il negozio e eliminato una parete di legno che era abusiva perché nella perizia c'era scritto che era da eliminare a carico dell'aggiudicatario e lo eliminata ,volevo sapere se o fatto le cose bene ? Poi l'occupante senza titolo a voluto fare una lettera dove lui mi consegna le chiavi e che fuori responsabilità ,faccio questa domanda perché o letto che deve essere il custode a darmi le chiavi e sinceramente sono preoccupato nel caso avessi sbagliato e colpa mia? A cosa vado incontro? Grazie in anticipo per la risposta

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2019

Rispondiamo all'interrogativo rappresentando al lettore che può stare tranquillo.

Invero, è innegabile che l'obbligo di consegnare il bene all'aggiudicatario sia un preciso obbligo del custode, come si ricava dalle regole generali in tema di compravendita, le quali prevedono l'obbligo del debitore di consegnare il bene all'acquirente.

La giurisprudenza lo ha affermato più volte, laddove ha detto che "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore" (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Tuttavia, ove il nuovo proprietario abbia comunque ottenuto il bene, nessuna irregolarità può essere eccepita. Peraltro, va anche detto che lo stesso art. 560, comma quarto c.p.c., dispone che il custode cura l'attuazione dell'ordine di liberazione anche successivamente all'adozione del decreto di trasferimento da parte del giudice, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.

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