Consegna chiavi

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  • Ultimo messaggio 13 dicembre 2018
giacomo.spec pubblicato 08 dicembre 2018

Buonasera, volevo un aiuto da voi su questa problematica. Abbiamo acquistato una casa all’asta, i primi di ottobre il giudice ha firmato il decreto di trasferimento e da quella data il custode non ha ancora svuotato la casa. Nell’atto c’era scritto che la casa deve essere svuotata di tutto il mobilio e cianfrusaglie varie prima di essere consegnata. Ma ho qualche tipo di legge o articolo a cui mi posso appellare ? Sono passati 2 mesi e ancora non ha commissionato a nessuno lo svuotamento della casa. Come posso fare ? C’e un tempo limite per cui deve svuotare la casa e consegnarci le chiavi ? Grazie...

inexecutivis pubblicato 13 dicembre 2018

Ai sensi dell’art. 1476 c.c. (applicabile anche alle vendite esecutive), l’aggiudicatario consegue il diritto all’immediata consegna dello stesso nel momento in cui diviene proprietario del bene, momento che si identifica, secondo l'opinione più accreditata in dottrina e in giurisprudenza, con l'adozione del decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Così si esprime anche la giurisprudenza, secondo la quale Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti”. (Cass. n. 569 del 11/01/2008).

Fatta questa premessa, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode ad adempiere all'obbligo di consegna.

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