Conpensi POST Decreto di trasferimento

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Blastef pubblicato 14 febbraio 2019

Buongiorno e grazie in anticipo per le cortesi risposte che mi darete.

Ci siamo aggiudicati un immobile nella provincia di MB per l'importo di 119.000€. Ora vorremmo sapere quali sono le spese che dovremo affrontare per completare la procedura ed i relativi tempi.

Si parla di percentuali che variano da discussione a discussione ed anche il curatore non è stato particolarmente preciso.

Sappiamo che ci sarà una tassa di registro del 2%. Ma applicata al prezzo di aggiudicazione (quindi di 2380€) ? o sulla rendita catastale pari a 238,25€ ? Ho anche letto che comunque la spesa minima sarà di 1000€... E' corretto ? CI sono poi 100€ tra  latre tassa di registro (50€) e Catasto (altri 50€)... Corretto ? C'è poi una compenso pari a circa 500€+iva per il professionista nominato per il decreto di trasgerimento... Possibile ?

Se così fosse, oltre ai 119.000€ per l'immobile e facendo una semplice somma, andre a pagare altri 3090€ ... Giusto ? E' tutto corretto ?

Il dubbio mi viene perchè ho amici che sostengono di non aver versato nemmeno 1 € post aggiudicazione.

Scusate l'estrema ignoranza ma è per me un campo totalmente nuovo.

Grazie ancora

Saluti a tutti !

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inexecutivis pubblicato 18 febbraio 2019

Le ipotesi formulate nella domanda sono sostanzialmente corrette, salvo quanto sta per dirsi.

L’imposta di registro (se ricorrono i presupposti per godere dei benefici fiscali "prima casa") è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). Essa, in ogni caso, non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; inoltre, a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Quanto alla base imponibile dobbiamo compiere una precisazione.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110 (è il coefficiente di moltiplicazione previsto per la prima casa).

Questo meccanismo di determinazione della base imponibile non è automatico, ma deve essere espressamente richiesto dall'acquirente “all'atto della cessione” (art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Traslando questa previsione nell’ambito delle vendite esecutive, laddove l’atto di cessione (ossia l’atto che determina il trasferimento della proprietà) è costituito dal decreto di trasferimento, si deve giungere alla conclusione per cui, a nostro avviso, fino a quando non è stato emesso il decreto di trasferimento l’opzione per l’applicazione della disciplina del prezzo valore è ancora possibile.

Quanto al compenso dovuto al delegato, la relativa misura è stabilita dal DM Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227.

Si tratta, in particolare, della quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo, determinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

1.    Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

2.    Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

3.    quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

4.    In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Va ancora aggiunto che ai sensi dell’art. 2 comma due del citato decreto, “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”; inoltre, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”).

Blastef pubblicato 18 febbraio 2019

Grazie Mille per la risposta precisa !

Mi chiedevo un'ultima cosa forse più importante.

Per l'immobile sopra indicato e quindi per l'intero importo di aggiudicazione di 119000€, abbiamo richiesto un mutuo. Ho notato però che, con una perizia completamente errata depositata in comune, si è assegnato all'immobile un valore nettamente inferiore alla realtà. Altre aste, nello stesso comune ed una addirittura nelli stesso complesso, hanno un valore nettamente superiore. Ora la mia preoccupazione è che, al contrario di quanto ci è stato indicato in banca, il mutuo non passi in quanto quei 119.000€ sono superiori all'80% del valore periziato. Vero è che il sito della banca recita così:

"... mette a disposizione una soluzione che finanzia fino al 100% del prezzo a cui viene aggiudicato l’immobile, purché questo prezzo non superi l’80% del valore accertato - durante l’istruttoria della richiesta di mutuo - da un perito incaricato dalla banca."

Secondo voi è cosa che mi potrebbe causare problemi ?

Vi ringrazio ancora per tutte le precisazioni date.

 

Stefano

 

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2019

La risposta al quesito formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.

Ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.

Il secondo comma della disposizione stabilisce poi che la Banca d’Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, individua l’importo massimo dei finanziamenti, importo da calcolarsi in rapporto al valore dei beni ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, è comunque consentita la concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch’essi come fondiari.

A fronte di questa previsione la delibera CICR del 22.4.1995 ha quindi stabilito quale, “limite di finanziabilità”, quello dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative, aggiungendo che nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.

Un esempio è utile a chiarire il meccanismo. Se il valore del bene è pari a 100, l’importo finanziabile è di 80. Quindi, se con un primo finanziamento ho ottenuto 70 ed ho restituito già 50, restando da restituire 20, l’importo del secondo finanziamento potrà essere pari all’importo finanziabile (80), meno il capitale ancora da restituire in base al primo finanziamento (cioè 20) e quindi 60.

Sulla base dei predetti richiami normativi possono allora tratteggiarsi in via esemplificativa gli elementi costitutivi del credito fondiario:

-                   deve trattarsi di finanziamento concesso da un istituto di credito;

-                   il finanziamento deve essere a medio e lungo termine;

-                   deve essere garantito da ipoteca di primo grado;

-                   il suo importo non può superare l’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi;

-                   il suo importo può essere uguale 100% del valore del bene ipotecato in presenza di garanzie integrative;

-                   l’ipoteca può essere di grado successivo al primo se il capitale residuo dei finanziamenti concessi precedentemente, unito a quello successivo, non supera l’80% del valore dell’immobile, elevabile al 100% in caso di garanzie aggiuntive.

Sono queste le ragioni per cui la banca prevede la soglia dell'80%.

Quanto ai dubbi sollevati, dal contenuto della domanda ricaviamo il dato per cui la banca calcola la soglia dell'80% sulle stime fatte dai propri periti, e non da quelli individuati dal Tribunale, per cui non ci sembra che allo stato si ponga il problema.

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