confisca dopo decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2021
fraderi pubblicato 07 settembre 2016

Con molta superficialità ed ignoranza ho partecipato e mi sono aggiudicato esecuzione immobiliare in cui era pubblicizzato oltre a varie trascrizioni e pignoramenti anche un sequestro preventivo penale. Nel Decreto di Trasferimento il G.E. ordinava la cancellazione di tutte le trascrizioni ad eccezione del sequestro preventivo penale. Dopo l’aggiudicazione e consegna dell’immobile ho fatto varie istanze alla Procura per la cancellazione del sequestro ma sempre con esito negativo. Si riconosce la legittimità del Tribunale Civile a procedere nell’Esecuzione per l’anteriorità dei pignoramenti rispetto alla trascrizione del sequestro penale ma viene anche sottolineato che il Decreto di Trasferimento è avvenuto dopo la trascrizione del sequestro penale. Nel frattempo il procedimento penale si è concluso e il sequestro ha dato origine a sentenza di confisca definitiva, a breve mi giungerà ordinanza di consegna degli immobili. Sono disperato perché rischio di perdere tutto, ho possibilità di oppormi ? Aiutatemi grazie Francesco

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inexecutivis pubblicato 08 settembre 2016

  La questione da lei prospettata è certamente una delle più spinose nell'ambito delle procedure esecutive.

Ne è prova il perdurante contrasto che sulla materia si registra in seno alla Corte di Cassazione.

Comunque, al fine di decidere se è possibile un rimedio, è importante capire quale tipo di sequestro sia stato adottato, quando è intervenuto, quando è stato trascritto il pignoramento, quando è stata iscritta l’eventuale ipoteca, quando è intervenuta l'aggiudicazione.

Ad ogni buon conto, nell'immediato, le suggeriamo di muoversi in questa duplice direzione.

Da un lato formulare istanza al giudice dell'esecuzione per chiedere di non procedere al riparto (ove non abbia già provveduto), rappresentando che ha subito l'evizione del bene.

Dall'altro, chiedere al giudice dell'esecuzione penale (che è lo stesso che ha adottato il provvedimento di confisca e che certamente è diverso da quello che ha disposto il sequestro) di revocare il provvedimento di confisca, stante l'anteriorità del pignoramento rispetto al sequestro ed in ragione dell'avvenuta cessazione (se è vero) delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento ablatorio.

Non è detto che queste iniziative sortiscano effetti positivi, ma allo stato sono gli unici suggerimenti che possiamo fornire sulla scorta delle informazioni contenute nel quesito.

fraderi pubblicato 30 giugno 2017

Pultroppo non ci sono stati risultati: dalla parte civile è stato eseguito il riparto nonostante mia istanza di sospensione e dalla parte penale le mie richieste sono state respinte in quanto si riconosce l'anteriorità del pignoramento al sequestro ma si sottolinea che il Decreto di Trasferimneto è avvenuto dopo. 

Considerato che la confisca è diventata definitiva pensate sia possibile chiedere al G.E. l'annullamento del Decreto di Trasferimento e restituzione della somma versata adducendo l'evizione del bene ai sensi dell'art 2921 c.c. ?

Grazie. 

inexecutivis pubblicato 02 luglio 2017

A nostro avviso l'istituto dell'eviione di cui all'art. 2921 è praticabile.

Se tuttavia, come ci pare di capire dalla domanda, il piano di riparto è stato eseguito, l'unico rimedio rimasto è quello di agire con tor ciascuno dei creditori che hanno partecipato alla distribuzione, per ripetere da ciascuno di loro quanto hanno ricevuto.

fraderi pubblicato 03 luglio 2017

Scusate se vi disturbo nuovamente,

il comma 3 del art. 2921 riporta " in ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile"; non è possibile che tale articolo mi impedisca di agire contro la banca creditrice a cui è andato l'importo dell'asta? il fatto che la banca ha presentato ipoteca e pignoramento antecedenti al sequestro penale non comporta che la causa di evizione non è opponibile ?      Grazie. 

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2017

A nostro avviso la previsione richiamata non impedisce, nel caso prospettato, il diritto di agire nei confronti della banca.

Invero, sulla base di come si è evoluta la vicenda riportata nei precedenti quesiti, riteniamo che ove la confisca fosse intervenuta prima della vendita del bene essa avrebbe impedito il proseguire dell’esecuzione, sicché, in definitiva, si può dire che detta confisca era opponibile ai creditori ipotecari.

 

Quello che francamente non ci convince è la ragione per la quale il suo titolo di acquisto è stato travolto. Invero, o si tratta di un sequestro penale (per esempio c.d. antimafia) che prevale sempre e comunque sul pignoramento indipendentemente dal momento in cui sia intervenuto (se cioè prima o dopo il pignoramento) oppure, si tratta di un sequestro che prevale sul pignoramento solo se trascritto prima, ed allora anche se il decreto di trasferimento è intervenuto dopo esso non può subire gli effetti della confisca, poiché il regime di opponibilità del decreto di trasferimento è lo stesso del pignoramento, nel senso che quanto non è opponibile al creditore pignorante non è opponibile neanche all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2919 c.c.

Nella pubblicato 25 agosto 2021

Ciao! Purtroppo mi vengo oggi a trovare in una situazione simile alla tua... puoi dirmi com'è finita? Che azioni hai intrapreso? Io non so più a che santo votarmi, ho paura di perdere capra e cavoli.

Nella pubblicato 26 agosto 2021

Posso avere maggiori informazioni in merito a cosa succede se il sequestro è trascritto prima del pignoramento? Io purtroppo mi trovo in questa situazione, ho partecipato ad un'asta con superficialità pensando che i beni ne uscissero liberi se aggiudicati, invece ho un sequestro preventivo penale su bene da me aggiudicato. Ancora non ho il trasferimento ma ho paura di paura di perdere soldi e bene. Cosa si può fare secondo voi?

robertomartignone pubblicato 26 agosto 2021

Le ho risposto nell ' altro post , intanto dovrebbe risponderLe anche il gestore del forum .

inexecutivis pubblicato 26 agosto 2021

Incolliamo la risposta che abbiamo appena dato in altra discussione, a beneficio di tutti i lettori.

"Proviamo a fornire il nostro punto di vista.

In primo luogo si tratterà di capire di che tipo di sequestro penale si tratta. Invero, se si trattasse di un sequestro preventivo penale compiuto a norma del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) o di un sequestro preventivo rientranti tra quelli cui rimanda l’art. 104-bis disp. att. c.p.c. esso non solo non sarebbe cancellato dal decreto di trasferimento, ma il successivo provvedimento di confisca travolgerebbe il decreto di trasferimento (Cfr. in argomento Cass., Sez. III, 10/12/2020, n. 28242).

Se invece si trattasse di un sequestro preventivo non rientrante nel perimetro della disciplina cui abbiamo fatto riferimento ed il creditore ipotecario fosse anche il creditore procedente (o un creditore intervenuto evidentemente non soddisfatto) l’acquisto sarebbe al riparo.

Il nostro suggerimento è dunque quello di eseguire le verifiche che abbiamo sopra indicato.

In secondo luogo occorrerà comprendere qual è lo stato del procedimento penale per verificare se eventualmente sono già intervenute delle sentenze, ed eventualmente di che tipo.

Non ci sembra che vi siano i presupposti per impugnare il decreto di trasferimento, visto che, come detto, l’esistenza del sequestro era indicata in perizia, e quindi il potenziale offerente era stato posto nelle condizioni di valutare la convenienza di una eventuale offerta.

Infatti, il bene colpito da un sequestro penale è un bene vendibile, poiché il sequestro non è un provvedimento ablatorio e quindi la proprietà rimane in capo a colui il quale lo ha subito (cioè l’esecutato).

Esso, è semplicemente preordinato alla confisca, con la conseguenza per cui se ad esempio il procedimento penale si chiude con una sentenza di assoluzione esso perde di qualunque efficacia e quindi quindi non vi saranno problemi per l’acquirente.

Peraltro, se avessimo una norma che impedisce la vendita di beni sottoposti a sequestro penale, un esecutato potrebbe anche valutare di simularsi colpevole di un reato che prevede il sequestro penale e bloccare così l’esecuzione.

Piuttosto come abbiamo detto poco fa in altro post, il problema si pone sul piano della valutazione di opportunità che deve compiere:

il creditore, il quale deve decidere se anticipare i costi ed i tempi di una procedura la quale ad oggetto il bene che, essendo colpito da un sequestro preventivo, certamente potrebbe creare una certa diffidenza nei potenziali acquirenti, con il rischio di una chiusura anticipata della procedura a norma dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

il potenziale offerente, il quale al cospetto di un sequestro penale se vuole ciononostante formulare una offerta di acquisto deve: da un lato capire di che tipo di sequestro si tratta e vedere se si tratta di un sequestro dal quale può scaturire una confisca opponibile alla procedura o meno; e dall’altro interrogarsi sui possibili esiti del procedimento penale in seno al quale il sequestro è stato pronunciato (verificando, ad esempio, se al momento della vendita (che potrebbe essere disposta anche ad anni di distanza dal sequestro) è già stata pronunciata una sentenza penale di primo o di secondo grado.

Comprendiamo che si tratta di questioni di peculiare complessità, non alla portata di tutti, ma il tema dei rapporti tra sequestri e pignoramento è uno dei più dibattuti dell’ultimo decennio poiché esso costituisce il punto di scontro tra esigenze di politica criminale (intesa come di politica di lotta al crimine) e tutela giurisdizionale del credito.

Questo scontro ha prodotto norme che, di volta in volta, sono state ispirate all’una o all’altra esigenza, senza prevedere disposizioni di coordinamento (solo recentemente introdotte) tanto è vero che solo recentissimamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo un faticoso percorso ricostruttivo che ha visto plurime pronunce tentare di operare una sintesi, è riuscita, speriamo, a fare chiarezza".

robertomartignone pubblicato 27 agosto 2021

Occorre fare TU , testi unici o per lo meno una legge chiara e decente , non giursprudenza " burocratica" . Soprattutto il delegato e il CTU ( in perizia )  dovrebbero anzi  sarebbe loro espresso dovere , spiegare la natura del vincolo agli interessati , al fine di evitare danni e spiacevoli situazioni .

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