Conferma calcolo spese per aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 01 ottobre 2019
stefano.chiudovenia pubblicato 17 settembre 2019

Buongiorno,

innanzitutto complimenti per il forum e per la velocità e precisione nelle risposte, siete una miniera di informazioni infinita e grazie anche al vostro portale io e mia moglie siamo riusciti ad aggiudicarci un'abitazione all'asta.

Si tratta di un lotto unico comprendente una casa a schiera cat. A/2, rendita 537,12 e di un box cat. C/6 rendita 112,07, compravendita tra privati (no IVA), nessun onere/vincolo a carico dell'acquirente.

Aggiudicata dopo qualche rilancio a 199'000€, caparra versata in asta di 16'700€, riceviamo dal delegato alla vendita la lettera per il saldo in cui è indicato anche un totale di "anticipazioni per oneri fiscali e spese di vendita" pari a 29'850€.

Consapevoli che gran parte di questo anticipo ci verrà poi restituita, anche alla luce della nostra intenzione di usufruire delle agevolazioni prima casa, abbiamo provato a calcolare quanto ci verrà restituito; vi chiediamo gentilmente una conferma dei nostri calcoli:

IMPOSTA DI REGISTRO

Variante 1: imponibile su prezzo aggiudicazione:

199'000x2%=3980€

Variante 2: imponibile su prezzo-valore:

[(537,12+112.07)+5%]x120=81'798€x2%=1636€

50% COMPENSO DELEGATO: 825€+iva=1007€

IMPOSTA IPOTECARIA + IMPOSTA CATASTALE: 100€

 

TOTALE (scegliendo variante 2 per imposta di registro): 1636+1007+100= 2743€

Ne deduciamo quindi che, dai 29'850€ richiesti per "anticipazioni per oneri fiscali e spese di vendita", ci rimborseranno 29'850-2'743=27'107€.

DOMANDE:

- il calcolo delle spese e del rimborso è corretto?

- Quando dobbiamo fare richiesta per agevolazione prima casa? La facciamo al delegato?

- Quando dobbiamo fare richiesta per imponibile tramite prezzo-valore? La facciamo al delegato?

 

In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio ancora e rinnovo i complimenti!

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inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

 I calcoli sono quasi del tutto corretti.

Precisiamo solo che il moltiplicatore per la prima casa non è 120 ma 110.

Inoltre, al compenso dovuto al delegato andrà aggiunto il 4% a titolo di contributo previdenziale.

Quanto alla dichiarazione di volersi avvalere dei benefici prima casa, osserviamo quanto segue.

Com'è noto, i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), la quale prevede, tra l'altro, (let. b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione), e (let. c) di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Come si vede, la norma sopra richiamata prescrive che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa debba essere dichiarata dall’acquirente in sede di vendita. Siffatta dichiarazione, pertanto, costituisce un preciso onere a carico dell’acquirente, il cui adempimento costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali richieste, e la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenza, nella esigenza di consentire all’Agenzia delle entrate di compiere tempestivamente le verifiche funzionali ad accertare la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici richiesti (Cass. 6 giugno 2002, n. 8163; 12 marzo 2003, n. 3604; 10 settembre 2004, n. 18300).

Traslando questi concetti alla vendita esecutiva, è evidente che le dichiarazioni di cui sopra si è detto (che possono anche sintetizzarsi nelle dichiarazione di volersi avvalere dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa ai sensi della normativa suddetta) devono essere rese al professionista delegato.

Per quanto riguarda la dichiarazione prezzo valore, ricordiamo che ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), essa si applica su richiesta della parte acquirente resa al notaio “all'atto della cessione”.

Traslando questa previsione nell’ambito delle vendite esecutive, laddove l’atto di cessione (ossia l’atto che determina il trasferimento della proprietà) è costituito dal decreto di trasferimento, si deve giungere alla conclusione per cui, a nostro avviso, fino a quando non è stato emesso il decreto di trasferimento l’opzione per l’applicazione della disciplina del prezzo valore è ancora possibile.

Il suggerimento è pertanto quello di comunicare al delegato che volete avvalervi dei benefici prima casa e della disciplina del prezzo valore prima che venga predisposta la bozza del decreto di trasferimento.

pasifae89 pubblicato 22 settembre 2019

Complimenti per la chiarezza,

quindi il 4% di contributo previdenziale é da calcolare sull'intero compenso del delegato allo vendita (1650€ in questo caso), immagino bene?

Grazie

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2019

il compeso si calcolerà come segue: 825 +4% + iva

stefano.chiudovenia pubblicato 28 settembre 2019

Perfetto, tutto chiaro ora, grazie mille.

inexecutivis pubblicato 01 ottobre 2019

grazie a lei

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