comunione dei beni

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  • Ultimo messaggio 16 gennaio 2017
marika pubblicato 14 gennaio 2017

Coppia in comunione di beni, la moglie si aggiudica appartamento in asta il 15/9 /2015 presso il notaio delegato, nominato dal G.E. anche custode. L'appartamento è occupato dall'esecutata con dei familiari tra cui un minore( a tutt'oggi non si riesce a liberare). Il marito viene a mancare in data 10/8/2016 senza lasciare testamento, mentre il decreto di trasferimento, nonostante un paio di solleciti, arriva via Mail solo e in modo informale, il 9 di dicembre 2016 e porta la data 18/10/2016. Naturalmente al Catasto non risulta esserci ancora alcuna variazione di proprietà. Il notaio delegato, tramite il suo impiegato, afferma che l'appartamento in questione è di proprietà esclusiva della moglie in quanto la morte del marito, antecedente il decreto di trasferimento, scioglie la comunione. Un altro notaio interpellato dice assolutamente il contrario: l'appartamento entra nell'asse ereditario ( la coppia ha un figlio). Urge iniziare le pratiche successorie e quindi confido nel vostro aiuto.

Ringrazio per la gentile attenzione

Maria Vigo

 

 

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inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2017

La questione è oggettivamente discussa, ed in effetti nei tribunali si registrano prassi differenti poiché mancano indicazioni normative sull’argomento.

A nostro avviso il decreto di trasferimento va trascritto in favore degli eredi, in quanto il de cuius aveva maturato un vero e proprio diritto al trasferimento del bene in suo favore, diritto che dunque si trasferisce agli eredi.

Il contrario orientamento fonda il proprio convincimento sulla considerazione che così operando si porrebbe un problema di elusione delle imposte di successione, ma a questa osservazione è stato replicato che la questione non può formare oggetto di verifica da parte della procedura esecutiva, il cui compito è quello di individuare esattamente il soggetto avente diritto al trasferimento dell’immobile.

 

Ovviamente, la tesi che a nostro avviso merita di essere seguita presuppone che gli eredi forniscano la prova dell’accettazione dell’eredità.

marika pubblicato 15 gennaio 2017

"Il contrario orientamento fonda il proprio convincimento sulla considerazione che così operando si porrebbe un problema di elusione delle imposte di successione, ma a questa osservazione è stato replicato che la questione non può formare oggetto di verifica da parte della procedura esecutiva,.." quindi, se ho capito bene, d'accordo con il figliolo coerede, si decidesse di lasciare l'appartamento alla moglie del de cuius, questo sarebbe possibile senza incorrere in sanzioni?

L'operazione forzata di sfratto per liberare l'appartamento è iniziata il 19 marzo 2015,più di un anno prima dell'aggiudicazione e si è ripetuta per varie volte senza successo.L'ultima ad agosto 2016, poi non so più nulla. E' sempre il notaio delegato e custode che si occupa della liberazione? Il minore che si trova in casa è il figlio della figlia dell'esecutata, è l'assistente sociale che deve far intervenire i servizi sociali?

Grazie

Maria Vigo

inexecutivis pubblicato 16 gennaio 2017

Ci pare di capire che le domande siano 2.

Quanto alla prima, riteniamo che con il consenso degli altri coeredi, il bene possa essere intestato ad uno solo di essi.

 

In ordine alla seconda, osserviamo che ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c., l’ordine di liberazione è eseguito dal custode anche successivamente all’emissione del decreto di trasferimento, nell’interesse dell’aggiudicatario, a meno che questi non lo esentano. Quanto alla presenza di eventuali minori, è necessario che l’ufficiale giudiziario allerti i servizi sociali indicando loro il giorno in cui è fissato il rilascio, onde consentire agli stessi di intraprendere, se ritengono, le iniziative utili a tutela dei minori, fermo restando che, compiuto questo adempimento, la presenza di minori non può ostacolare la liberazione dell’immobile. 

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