Comunicazione spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2019
fpal pubblicato 12 luglio 2019

 Buonasera,

ho acquistato un immobile all'asta giudiziaria ma dopo aver saldato il prezzo mi trovo in difficoltà per via delle spese condominiali che mi sono state presentate perchè non pagate dall'esecutato. In particolare:

-Il delegato alla vendita non mi ha detto nulla di queste spese;

- l'amministratore mi detto di poter parlare con me solo dopo aver visto il decreto di trasferimento;

-sulla perizia non era indicata nessuna somma di insoluto nè tantomeno la quota mensile delle spese ordinarie.

Ora l'amministratore mi chiede 2000 euro per le spese condominiali. E' legittima questa posizione? Le comunicazioni non dovrebbero seguire un iter ben preciso? Potrei appellarmi a qualche difformità avvenuta?

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2019

La regola di solidarietà tra vecchio e nuovo proprietario è dettata inderogabilmente dall'art. 63 disp. att. c.c. con riferimento all'anno in corso ed a quello precedente alla data di trasferimento del bene (che in sede esecutiva coincide con la data di deposito in cancelleria del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.).

Rispetto alla previsione di cui all’art. 63 c.c., si pone in termini non del tutto coincidenti l’art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

In definitiva, le spese che, alla data di perizia, vengono riportate come dovute (o avrebbero dovuto essere riportate in perizia), potrebbero non riferirsi al biennio considerato dall'art. 63 citato nel momento (futuro) in cui sarà pronunciato il decreto di trasferimento.

In definitiva, per verificare se le spese che le sono state richieste devono essere da lei saldate, occorrerà verificare se rientrano o meno nei due anni considerati dalla norma sopra citata.

Diversi sono invece i criteri da utilizzare al fine di verificare se una certa spesa rientri o meno nel biennio considerato, dovendosi distinguere, a questo proposito, tra spese di manutenzione straordinaria, da un lato, e spese di gestione, manutenzione ordinaria e necessarie alla conservazione delle parti comuni, dall’altra.

La giurisprudenza, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha infatti stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la medesima Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui nel momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

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