La questione prospettata richiede la formulazione di alcune premesse normative.
A mente dell'art. 492, comma secondo, c.p.c., Il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Com'è facile intuire, la norma persegue un duplice obiettivo: da un lato essa si preoccupa di dare certezza alle comunicazioni dirette al debitore esecutato ponendolo al riparo da eventuali furberie del debitore esecutato che tenti di rendersi irrintracciabile o di rendere difficoltose le comunicazioni e le notificazioni mutando continuamente il proprio domicilio; dall'altro mira ad assicurare la effettiva partecipazione dell'esecutato consentendogli di indicare un domicilio per le comunicazioni.
Essa non richiede al debitore una formale costituzione in giudizio a mezzo di un difensore; è sufficiente che egli depositi in cancelleria una dichiarazione in cui indica l'indirizzo prescelto (che potrebbe essere anche una casella di posta elettronica certificata), con il solo avvertimento che deve trattarsi di un indirizzo presso uno dei comuni del circondario.
La giurisprudenza ha escluso che l’omissione dell’invito a dichiarare la residenza o a eleggere il domicilio possa determinare nullità del pignoramento, dovendosi rinvenire mera irregolarità
(Cass. civ., sez. III, 12.4.2011., n. 8408), ma è evidente che l’omissione dell’invito impedisce le comunicazioni e e le notificazioni in cancelleria, con la conseguenza che esse dovranno compiersi nelle forme prescritte dagli artt. 136 ss. c.p.c.
Sulla base delle premesse svolte riteniamo che la comunicazione debba essere eseguita presso l'avvocato del debitore.