Compito di conservazione stato immobile

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  • Ultimo messaggio 01 ottobre 2019
rickygames pubblicato 26 settembre 2019

Buona sera gentilissimi, vorrei sapere di chi è la responsabilità per la buona conservazione dell'immobile. Il delegato alla vendita nn ha voluto farmi vedere l'immobile per una questione di delicatezza nei confronti degli esecutati. Chi mi assicura che nel frattempo questi nn arrecano qualche danno all'immobile? Il delegato mi ha detto anche che le chiavi me li può consegnare solo dopo il decreto di trasferimento e mi ha parlato del Ape che ancora si devono attivare per farla. Ho letto da qualche parte che le chiavi per legge posso averle subito dopo i pagamento del saldo prezzo sempre che la casa sia lì era. Come posso regolarmi? Grazie in anticipo per un eventuale risposta, sto veramente in ansia.

inexecutivis pubblicato 01 ottobre 2019

Riteniamo che il comportamento del custode sia gravemente ingiustificabile.

L’art. 560, anche all’esito delle modifiche intervenute nel 2019 (per effetto della sua riscrittura dell’art. dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) consacrano in capo agli interessati il diritto di visitare l’immobile posto in vendita.

Prima di questa modifica l’art. 560 comma 5 era chiaro nel prevedere che “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.12

Oggi il novellato art. 560 così dispone ai commi 2, 4, 5 e 6): “

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti”.

Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

A proposito della consegna delle chiavi rispondiamo muovendo dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene.

Il nostro suggerimento è pertanto quello di diffidare il custode a consentirle di visitare l’immobile.

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