Compilazione domanda di partecipazione alla vendita non delegata - Tribunale di Monza

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eli2010 pubblicato 10 febbraio 2019

Buonasera,

io e mio marito intendiamo partecipare ad un'asta per una villetta indetta dal Tribunale di Monza. Il custode dice di presentare domanda di partecipazione utilizzando il modulo presente sul sito del Tribunale. Nella sezione Servizi online – Modulistica – Area Civile – Esecuzioni Immobiliari ho trovato il modulo "Domanda di Partecipazione Vendita NON Delegata". Immagino sia quello da utilizzare. Mi potete dare conferma?

Inoltre siamo in difficoltà nel selezionare l'opzione o le opzioni corrette riguardo alla seguente indicazione (nel modulo ci sono le caselle da barrare):

"Ai fini delle imposte di registrazione si richiede l'applicazione di:  1) Regime ordinario  2) Benefici prima casa  3) Imposte fisse per chi applica l'IVA"

Lo scopo della nostra partecipazione all'asta è cambiare casa. Al momento abbiamo la residenza e siamo proprietari di un'appartamento nello stesso comune in cui si trova la villetta all'asta. Abbiamo acquistato l'appartamento circa vent'anni fa come prima casa (lo è tutt'ora; non possediamo, né possedevamo prima dell'acquisto dell'apprtamento, altri immobili o quote di immobili). In caso di aggiudicazione: metteremo in vendita l'attuale appartamento, augurandoci di riuscire a trovare un acquirente e concludere la trattativa entro 12 mesi; ci trasferiremo nella villetta non appena possibile (tempi per decreto di trasferimento, consegna delle chiavi, esecuzione di qualche piccolo lavoretto di personalizzazione) e notificheremo in comune il cambio di residenza dall'appartamento alla villetta. Quale/i opzione/i dobbiamo indicare sul modulo?

Grazie

 

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inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2019

Abbiamo controllato la modulistica presente sul sito del Tribunale e possiamo confermarle che il modulo da lei individuato è corretto. Precisiamo che c'è anche il modello di partecipazione alla vendita "delegata" (i due modelli sono sostanzialmente identici, salvo un refuso relativo alla rivendita nel triennio – non più esistente- contenuto nel modello di offerta per la vendita delegata).

Quanto all'opzione fiscale da esercitare, osserviamo quanto segue.

Dal contenuto della domanda ricaviamo che l'immobile da acquistare si trova nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito a residenza familiare ed acquistato con i benefici della prima casa.

Così stando le cose, fino a qualche tempo fa il nuovo acquisto non avrebbe potuto essere compiuto usufruendo dei benefici fiscali legati all'acquisto della prima casa mancando il requisito di cui alla lettere b) e c) della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986.

Sennonché, l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha esteso l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Dunque, così stando le cose, il nuovo acquisto potrà essere compiuto in regime di agevolazione prima casa, a condizione che si proceda alla rivendita dell'immobile preposseduto entro l'anno.

Rimane da chiedersi cosa accadrà se non riuscirete a rivendere l'immobile.

Qui la questione si complica poiché attiene alla possibilità che il contribuente possa rinunciare all'agevolazione di cui ha dichiarato di voler beneficiare.

In linea generale la risposta a questo interrogativo impone risposte diversificate in ragione dei motivi della rinuncia.

Giova premettere che nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. Ciò in quanto il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in occasione dell'acquisto dall'acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti. Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa” questa non sarà più revocabile dalla parte (così Cass. 28 giugno 2000 n. 8784, laddove in particolare, si è chiarito che “non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, …, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina (…). A parere della suprema Corte, infatti, la dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”. Dello stesso tenore Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17294 del 30/07/2014).

Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato deve escludersi, pertanto, che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis), possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite.

Diverso è il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente nell'atto di acquisto, e rispetto alla quale egli intende tornare sui propri passi, non attenga alla sussistenza delle condizioni che devono necessariamente preesistere al momento della compravendita per fruire dei benefici ma sia riferita, invece, all’impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza nel termine di diciotto mesi dalla data dell’atto (analogo discorso vale, come si vedrà per l'impegno al riacquisto entro l'anno nel caso di vendita entro il quinquennio).

In tal caso, l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipende, infatti, da un comportamento futuro che il contribuente dovrà porre in essere, con la conseguenza che la dichiarazione resa risulterà mendace e, pertanto, si realizzerà la decadenza dall’agevolazione, solo quando, allo scadere dei diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Proprio in considerazione della peculiarità di tale condizione, l'agenza delle entrate con la risoluzione n. 105 del 31/10/2011 ha ritenuto che, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.

L'amministrazione finanziaria ha precisato che, a tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa nell'atto di acquisto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, aggiungendo che questo vale anche per gli immobili assoggettati ad IVA.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Non troverà invece applicazione la sanzione pari al 30 per cento di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al TUR in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

L'agenzia ha ancora precisato che se è decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza senza che il contribuente vi abbia provveduto e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, questi potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso che consiste, come noto, nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Pertanto, il contribuente che intenda avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso dovrà presentare apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto portato alla registrazione ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. Sono, inoltre, dovute le sanzioni, opportunamente ridotte in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall'art. 13 d.lgs. 18.12.1997, n. 472, con l'avvertenza che i diversi termini a cui l'art. 13 ricollega differenti riduzioni delle sanzioni decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i 18 mesi dalla stipula dell'atto).

Analoghi principi sono stati applicati, con la successiva risoluzione n. 112/E del 27/12/2012, in relazione all'ipotesi in cui il contribuente, dopo avere rivenduto la prima casa anteriormente al decorso del termine quinquennale dall'acquisto, abbia manifestato l'intenzione di non voler acquistare un'altra abitazione prima della scadenza di un anno dalla vendita, incorrendo così nella decadenza dall'agevolazione.

eli2010 pubblicato 14 febbraio 2019

Grazie e buon lavoro.

inexecutivis pubblicato 18 febbraio 2019

grazie a lei

danielll pubblicato 17 settembre 2020

scusate ma non capisco. cioè secondo    l’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016)   un proprietario di un immobile in un dato comune che si è avvalso dei benefici prima casa puo' usufruire di tali benefici comprando un secondo immobile nello stesso comune del primo, purchè il primo venga venduto entro un anno. Io mi sto interessando all' acquisto all'asta di un appartamento nello stesso comune in cui ho acquistato la mia prima casa e ho usufruito degli incentivi.Nel momento in cui vado a dichiarare che voglio usufruire degli incentivi prima casa, dovrei dichiarare il falso secondo  le lettere b) e c) della nota II-bis dell’art. 1, parte prima, della tariffa del d.P.R. 131/1986.

grazie per le risposte

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

Non esattamente. Basterà precisare di voler usufruire del beneficio prima casa ricorrendo nella situazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge di stabilità citata.

danielll pubblicato 18 settembre 2020

Salve, un ultimo quesito. Trattandosi di alienazione entro l'anno di acquisto del secondo immobile, si deve alienare solo a titolo oneroso oppure trattasi anche di donazione? Nel caso di donazione, il ricevente deve comunque alienare l'immobile entro l'anno? Grazie

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2020

A nostro avviso anche la donazione consente di soddisfare il requisito richiesto dalla norma.

Ricaviamo questo convincimento dalla lettera dell’art. 55 citato, di cui ci sembra utile riportare il testo: “All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

Come si vede la norma richiede che si proceda alla alienazione dell’immobile preposseduto, senza pretendere che si tratti di una alienazione a titolo oneroso. Quindi, anche una donazione soddisfa il presupposto normativo, senza che il donatarios sia costretto a rivendere entro l'anno a sua volta.

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