compenso professionista delegato - procedura di sovraindebitamento

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  • Ultimo messaggio 31 dicembre 2021
kambal pubblicato 24 dicembre 2021

Buongiorno,

sono stato nominato professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare.

L'esecutato, ha proposto un istanza di sovraindebitamento - piano del consumatore, depositanto una somma in contanti su un conto e proponendo di pagare il residuo il 8 anni e 2 mesi.

Il Giudice, ha sospense tutte le procedure e fissato l'udienza per l'omologa a febbraio '22.

Io come delegato per ricevere il pagamento del mio compenso devo attendere gli 8 anni e quindi l'estinzione della procedura esecutiva in cui ho ricevuto l'incarico

oppure, posso sin da ora farmi liquidare dal G.E. e chiedere che il mio compenso sia liquidato in prededuizione dal debitore nel piano proposto? (come ha chiesto il legale del debitore?). Se è percorribile questa seconda strada, come devo procedere?

Ringrazio in anticipo per la risposta e colgo l'occasione per augurarvi buone feste.

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inexecutivis pubblicato 29 dicembre 2021

Per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura della previsione di cui all'art. 12 bis comma 2 l. 3/2012, ai sensi della quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo". Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

Sulla scorta di questo dato normativo, e soprattutto sulla base del tenore letterale dell'art. 12 ter, comma primo, fortemente evocativo dell'art. 51 l.fall., riteniamo che al giudice dell'esecuzione debba essere richiesta una declaratoria di improseguibilità della procedura esecutiva ed un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 632 c.p.c., 53 e 179 bis disp att c.p.c., (negli stessi termini da noi prospettati, si è espressa in passato Cass. 29 maggio 1997, n. 4742 con riferimento al caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore) a meno che il liquidatore nominato in seno alla procedura di sovraindebitamento non ritenga di dover dare impulso alla procedura esecutiva, che in questo caso seguirà il suo corso (ammette questa possibilità Trib. Monza, sez. civ., 26 marzo 2018).

kambal pubblicato 29 dicembre 2021

Grazie per la risposta.

Nell'ipotesi in cui il Giudice liquida il compenso del delegato, quest'ultimo cosa deve fare materialmente per farsi pagare.

In forza del provvedimento di liquidazione deve:

1) rivolgersi al debitore;

2) chiedere il pagamento al creditore procedente;

3) chiedere che il pagamento in prededuzione nella procedura di sovrandebitamento? in quest'ultimo caso cosa deve fare.

In attesa di leggervi in merito, porgo cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 31 dicembre 2021

La giurisprudenza afferma (nel caso di fallimento) che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest’ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (così . Cass. Civ., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585, che ha precisato come l’art. 95 c.p.c. non sia applicabile all’ipotesi in cui l’esecuzione si arresti per improcedibilità ex art. 51 L.F., presupponendo un esito fruttuoso della procedura, ed ha respinto l’istanza di ammissione al passivo formulata da un professionista delegato alle operazioni di vendita).

La conseguenza è dunque quella per cui il delegato deve richiedere il compenso al creditore procedente.

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