inexecutivis
pubblicato
29 dicembre 2021
Per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura della previsione di cui all'art. 12 bis comma 2 l. 3/2012, ai sensi della quale "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo". Ad omologazione del piano, invece, la interruzione opera ex lege ai sensi dell'art. 12 ter comma 1, in forza del quale "Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".
Sulla scorta di questo dato normativo, e soprattutto sulla base del tenore letterale dell'art. 12 ter, comma primo, fortemente evocativo dell'art. 51 l.fall., riteniamo che al giudice dell'esecuzione debba essere richiesta una declaratoria di improseguibilità della procedura esecutiva ed un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al professionista delegato ai sensi del combinato disposto dell'art. 632 c.p.c., 53 e 179 bis disp att c.p.c., (negli stessi termini da noi prospettati, si è espressa in passato Cass. 29 maggio 1997, n. 4742 con riferimento al caso di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore) a meno che il liquidatore nominato in seno alla procedura di sovraindebitamento non ritenga di dover dare impulso alla procedura esecutiva, che in questo caso seguirà il suo corso (ammette questa possibilità Trib. Monza, sez. civ., 26 marzo 2018).