Compenso NON conforme al DM 227/2015

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  • Ultimo messaggio 05 dicembre 2017
lino0208 pubblicato 30 novembre 2017

Ho pagato al notaio delegato alla vendita un compenso di € 3.202,40 (prezzo vendita immobile € 191.000,00) contro € 503,25 previsti dal DM. Pertanto, il 05/10/17 ho presentato al G.E. una richiesta di rideterminazione, da effettuarsi sulla base del DM 227/2015, del compenso del notaio delegato alla vendita (l’ordinanza di vendita non contiene prescrizioni in merito).

Ai chiarimenti richiesti dal G.E., il notaio ha risposto riproducendo parzialmente alcune parti del DM 227/15 (omettendo parti come …metà del compenso relativo alla fase di trasferimento… che il G.E può aumentare o ridurre il compenso del 60%”) e che per la mola di lavoro svolta gli spettava una maggiorazione (autonomamente determinata) del compenso.

La segreteria dell’esecuzioni mi disse che il giudice, pur non essendosi espresso formalmente sulla questione, per il semplice fatto di avere apposto il “visto” sulla risposta del notaio ha ritenuto legittimo il compenso richiesto. Non persuaso di ciò, il 06/11 ho riscritto al giudice affinché formalizzasse una decisione poiché il compenso era stato determinato in violazione del DM 227/15.

Infine, oggi ho appreso che è stata fissata l’udienza per l’approvazione del riparto.

Considerato l’esito infruttuoso delle 2 richieste presentate, vi chiedo cosa posso fare e a chi devo rivolgermi?

Grazie.

 

In allegato:

-     ordinanza di vendita

-     richiesta presentata al giudice dal sottoscritto

-     risposta del notaio con visto apposto dal giudice

-     richiesta di riesame

 

 

Allega file

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inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2017

Rispondiamo alla sua domanda osservando che il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017).

 

Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017).

lino0208 pubblicato 04 dicembre 2017

Ringrazio per la risposta, ma mi sfugge qualcosa o forse ho esposto male il quesito.

Premesso che il sottoscritto è l’AGGIUDICATARIO dell’immobile e che non contesta il provvedimento di liquidazione del compenso richiesto dal notaio alla procedura, ma l’importo che il notaio ha richiesto DIRETTAMENTE al sottoscritto (€ 2.699,15 in più rispetto al DM 227/2015) per l’assegnazione. 

Tanto premesso, risulta evidente, che a me AGGIUDICATARIO non verrà mai comunicato/notificato alcun provvedimento/decreto di liquidazione del compenso richiesto dal notaio delegato alla vendita (o meglio un qualsiasi altro “atto”) affinché il sottoscritto possa procedere alla relativa impugnazione.

inexecutivis pubblicato 05 dicembre 2017

Se Il provvedimento di liquidazione non le è stato comuncato, le suggeriamo di estrarne copia dal fascicolo dell'esecuzione (previa istanza da depositare in cancelleria). Dal momento in cui lo stesso le verrà rilasciato, decorrerà il termine per promuovere l'impugnazione di cui le abbiamo detto nella risposta precedente.

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