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pubblicato
30 gennaio 2020
L’imposta sul valore aggiunto calcolata sul compenso spettante al difensore della procedura, (e che rientra normalmente tra le spese prededucibili) non è dovuta dal soccombente-debitore esecutato tutte le volte in cui il creditore è un soggetto passivo dell’imposta, in quanto l’IVA da lui pagata al difensore, potendo essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, non è un costo (art. 19 d.P.R. 633/72).
Ai sensi dell’articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte, risultata vittoriosa, le "spese di lite" e ne liquida l’ammontare, insieme con gli onorari di difesa (lo stesso concetto si ricava dall’art. 95 c.p.c. in sede esecutiva).
Gli articoli 17 e 18 del Dpr 633/1972 dispongono che, ai fini IVA, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all’erario l’imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente. In particolare, l’avvocato deve "emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che il pagamento avviene (sia per ciò che riguarda l’onorario sia per ciò che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente" e deve addebitare al cliente l’IVA a titolo di rivalsa, anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n 203/E del 6.12.1994 e risoluzione 106/2006), con l’ulteriore precisazione che l’IVA rientra automaticamente nel computo delle spese processuali e non occorre un’apposita pronuncia del giudice per garantire "il rimborso" di detta imposta, poiché questa, essendo considerata "onere accessorio degli onorari di difesa", è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (ex multis, Cass. Sez. III, sentenza 31 marzo 2010, n. 7806).
Tuttavia, come detto, se il cliente vittorioso è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l’importo addebitato a titolo di IVA dal legale al proprio cliente, poiché quest’ultimo ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l’IVA addebitatagli dal proprio avvocato, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972 (sul punto si è così espressa la citata circolare n. 203/1994).