inexecutivis
pubblicato
24 giugno 2019
La risposa è no.
La disciplina del dm 15.10.2015, n. 227 determina in modo omnicomprensivo il compenso per tutte le attività delegate, tra le quali sono comprese anche le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Va ricordato, infatti, che ai sensi dell’art. 591 bis n. 11 c.p.c. il professionista delegato deve provvedere “alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586”, e che ai sensi dell’art. 1 del dm 227/2015 esso “determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80”. È chiaro pertanto che al compenso spettante al delegato può essere aggiunto solo quanto al lui dovuto eventualmente nella qualità di custode.
Inoltre, il compenso dovuto al delegato, anche con riferimento alla quota parte dovuta dall’aggiudicatario, è determinato (solo) dal giudice dell’esecuzione a mente del richiamato art. 179 bis disp. att. C.p.c.