inexecutivis
pubblicato
17 dicembre 2020
Non siamo in grado di spiegare il perchè della richiesta.
va tuttavia tenuto presente che il Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, prevede all'art. 2 comma 3 che che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.
Inoltre, il successivo comma 7 dispone che in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.
Suggeriamo dunque di leggere l'ordinanza di vendita per capire se in essa sono forniti ulteriori indicazioni.