Compenso del Gestore delle vendite

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  • Ultimo messaggio 17 settembre 2018
riccardo859 pubblicato 05 luglio 2018

Salve,

Il compenso delle gestore delle vendite giudiziarie, che in alcuni ho ravvisato arrivare fino al 6%, è a carico della procedura oppure dell'aggiudicatario ?

Cordiali saluti

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inexecutivis pubblicato 08 luglio 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che il compenso del gestore della vendita deve essere posto a carico della procedura.

Lo si ricava in primo luogo dalla previsione di cui al l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c., a mente del quale “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Questa norma, a sua volta, va letta in uno con l'art. 95 c.p.c., a mente del quale sono a carico di chi ha subito l’esecuzione (e quindi devono essere prelevate dal ricavato dalla vendita) le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Queste spese, se sostenute nell'interesse di tutti i creditori (e certamente tali sono quelle relative al compenso del gestore della vendita) sono privilegiate sul prezzo degli immobili stessi, ai sensi dell'art. 2770 c.c.

vetus pubblicato 14 settembre 2018

Salve ,

mi sono aggiudicato una casa all' asta al prezzo di 195.000 euro ,leggermente sopra il prezzo di vendita 184.000 euro dopo una piccola gara .Era la prima asta per questo immobile.

Successivamente ho pagato l'immobile  + ho  reintegrato la quota del 10% fino a 19 500 euro (prima avevo già  depositato un assegno del 10% ma logicamente la quota in busta prima della gara era differente)che serve per pagare le spese .

Senza alcun problema dopo circa un mese dal pagamento ho ricevuto le chiavi della casa .

Successivamente ho ricevuto il decreto di trasferimento firmato dal giudice e le note di trascrizione dove cadevano tutte le ipoteche sulla casa .

Per ultimo dopo un po di tempo mi restituiscono un assegno di poco più di 13.250 euro 

questo vuol dire che le spese a carico dell aggiudicatario (io) sono di circa 6250 euro  

e sono cosi distribuite :

Modello dell' agenzia delle entrate : registro 1433 euro + imposta ipotecaria 50 euro + imposta catastale 50euro = totale 1533 euro (prima casa)

Compenso del delegato :liquidazione giudiziale compensi aggiudicazione a carico dell aggiudicatario 

riepilogo: onorario =660 euro ,spese generali 10% =66 euro, cassa prev. avv. =29,04 euro ,iva 22% =166,11 euro,spese esenti art. 15  =145,21 euro  per un totale di= 1066  euro

compenso del delegato :competenze post aggiudicazione a carico dell aggiudicatario

riepilogo: onorario= 2500 euro,spese generali 15% =375 euro ,cassa previdenza avv.=115 euro ,iva 22% =657,80 euro  per un totale di =3647 euro

Gentilmente vi chiedo delle delucidazioni in riferimento al compenso del delegato 4700 euro a me sembrano un po troppi ,io sapevo che dovevo pagare solo una piccola parte di queste spese ,che forse il resto sarebbe stato a carico della procedura .

voi cosa ne pensate ,grazie .

ps (il delegato è stata anche il banditore(spero si dica cosi ) dell' asta )

 

 

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2018

onestamente non siamo in gradodi trovare una giustificazione alle predette spese, le quali ci sembrano non dovute.

L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone infatti che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

 

Dunque, il professionista delegato non può autodeterminare la misura del compenso a lui spettante, poiché questa determinazione è rimessa al Giudice dell’esecuzione.

Le suggeriamo di chiederne formalmente la restituzione.

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