compenso del delegato e spese a seguito di aggiudicazione o decadenza

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  • Ultimo messaggio 31 luglio 2017
lucapanella pubblicato 28 luglio 2017

Buongiorno,

aveva già posto il seguente quesito ma forse in una categoria sbagliata, riprovo a chiedere nella sezione dedicata a spese e compensi per capire che spese dovrei affrontare in caso di decadenza dall'aggiudicazione di un bene di esiguo valore ma per il quale poi ho scoperto che i costi sono 5 volte superiori al prezzo di aggiudicazione.

In pratica mi sono aggiudicato due lotti non omogenei all'interno della medesima procedura (ottava vendita senza incanto, all'interno di un fallimento ma con le regole dell'esecuzione forzata) a seguito di due offeerte diverse. Il primo per la somma di € 11.500, il secondo per € 500.

La mia domanda riguarda le spese del secondo lotto, in quanto le spese del primo erano prevedibili ed ammontano a 2.600 euro (bolli, notifica decreto, registrazione, trascrizione e voltura e 1000 euro forfettarie per il notaio delegato) mentre quelle del secondo ammontano a € 2.500.

All'inizio pensavo ci fosse un errore ma poi ho capito che l'imposta di registro minima è 1.000 euro dal 1 gennaio 2014 se non erro mentre il compenso per il notaio rimane 1000 anche per un bene aggiudicato a 500 (anche se poi lo deciderà il giudice ma il notaio saprà cosa può chiedere in via forfettaria ho pensato) e le altre spese saranno fisse e quindi mi ritrovo a pagare per un bene aggiudicatomi a 500 euro, spese complessive di 2.500.

Ora la domanda è questa: se decido di non versare per il secondo lotto decado anche per il primo? Direi assolutamente no ma per scrupolo lo chiedo lo stesso, non vorrei che mi sfuggisse qualcosa.

Poi volevo sapere: una volta decaduto solo per il secondo, che spese devono sostenere? Direi la perdita della cauzione ed il rischio di dover pagare la differenza indicata dall'art. 587 cpc (differenza tra prezzo di aggiudicazione e il prezzo ricavato più la cauzione di 50 euro già versata).

I miei dubbi sono due principalmente e lo chiedo agli esperti: 1) se il bene non viene più venduto devo pagare lo stesso la differenza in caso di chiusura infruttuosa della procedura? Quindi 450 euro (500 meno la cauzione).

2) il dubbio più importante è questo: in sede di decreto di revoca dell'aggiudicazione il giudice presumo che liquiderà il notaio ma quanto potrebbe liquidare? 1000 euro mi sembrano davvero troppi ma non sono esperto. Inoltre vorrei sapere se dovrò sostenere spese per la notifica , comunicazione ecc. del decreto di revoca a chi di dovere.

Insomma se decado rischio di risparmiare troppo poco e di perdere il bene e vorrei quindi farlo solo se le spese che dovrò sostenere siano minime.

Vorrei riassumendo capire che spese dovrò sostenere in caso di decadenza da un bene immobile che mi sono aggiudicato per 500 euro pagando una cauzione di 50 ed a quanto può ammontare il compenso del notaio che mi ha richiesto 2.500 di spese (specificando che il suo compenso forfettario è 1000 ma non so cosa cambia in caso di decreto di revoca dall'aggiudicazione, quanto andrei a risparmiare, a occhio sui 1.500 euro ma non sono esperto).

Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!

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inexecutivis pubblicato 28 luglio 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Quanto alla prima, possiamo rispondere affermando che la decadenza dall’aggiudicazione per un lotto non comporta alcuna conseguenza sull’aggiudicazione degli altri lotti.

Con riferimento alle conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo osserviamo riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del

G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).

La necessità di considerare anche la cauzione confiscata ci pare vada mantenuta ferma nonostante il fatto che l’art. 177 disp. att. c.p.c. non ne tenga conto, stabilendo che la condanna dell’inadempiente abbia ad oggetto il “pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita”, poiché si tratta comunque di una posta attiva incassata dalla procedura in conseguenza dell’inadempimento.

Il decreto di condanna “costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato assegnato il credito da esso portato” (così l’art. 177 cpv. disp. att. c.p.c.).

In dottrina è stato osservato che si tratta di un titolo esecutivo emesso in incertam personam che necessita di essere integrato con il piano di riparto.

Trattandosi di titolo esecutivo emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato, va escluso, a nostro avviso, che alla riscossione delle somme provveda la procedura esecutiva (o, in questo caso, fallimentare) tenuto altresì conto dei ritardi che essa arrecherebbe alla chiusura della stessa.

Con il decreto, dunque, i creditori insoddisfatti divengono creditori dell’aggiudicatario inadempiente.

Taluna dottrina ha ritenuto che se tutti i creditori sono stati soddisfatti in sede di riparto la somma oggetto della condanna dovrebbe essere comunque assegnata al debitore (o al fallito) come residuo di liquidazione.

Questa tesi pone qualche dubbio perché l’art. 177 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto solo a favore dei creditori insoddisfatti.

Non riteniamo che la decadenza comporti la emissione del decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio, poiché si tratta di liquidazione che consegue al decreto di trasferimento, che in questo caso è mancata.

 

Riteniamo, infine, che se il bene dovesse rimanere definitivamente invenduto, l’importo del decreto di condanna emesso a suo carico sarà pari alla differenza tra prezzo di aggiudicazione (500) e cauzione (50).

lucapanella pubblicato 28 luglio 2017

Vi ringrazio per la cortese e solerte risposta.

Condivido la vostra tesi pienamente e quindi ritengo che in caso di inadempimento io debba subire non solo la confisca della cauzione ma pure la condanna al pagamento della differenza indicata nell'art. 587 c.p.c. e che in caso di vendita infruttuosa essa dovrebbe essere pari a 450 (prezzo di aggiudicazione meno confisca).

Una volta pagata questa somma non ritengo che possa essere condannato ad un risarcimento ulteriore dato che avrei comunque soddisfatto i creditori esattamente come in caso di adempimento ma non ho capito se voi invece ritenete che il risarcimento si cumuli con il pagamento della differenza di cui all'art. 587 c.p.c.

Capirete anche che non è la spesa di 500 che mi preoccupa in quanto a fronte di spese complessive di 2.500 ben accetterei il rischio o meglio la certezza di perdere i 500 euro (a titolo di perdita cauzione e di condanna del GE alla differenza).

Il problema è capire quante di quelle spese che mi sono state addebitate e che devo pagare entro 30 giorni dall'aggiudicazione (bolli, notifica decreto, registrazione, trascrizione e voltura e 1000 euro forfettarie per il notaio delegato) andrei a risparmiare e quante invece le dovrei sostenere ugualmente perchè da questo dipende la mia delicata scelta.

Sò che è molto difficile quantificarle ma in linea di massima di questi 2.500,00 almeno come voci di spesa (bolli, notifica decreto, registrazione, trascrizione e voltura e 1000 euro forfettarie per il notaio delegato) quanti ne dovrei pagare?

Non so se in base alla vostra esperienza avete una idea del compenso del notaio in un caso di questo genere (1000 mi sembra tanto per un bene aggiudicato a 500 specie in caso di decadenza) e non so se ci sono altre spese da sostenere per la comunicazione, la notifica del decreto di revoca ai creditori o a chi di dovere.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra paziente e determinante collaborazione

lucapanella pubblicato 28 luglio 2017

Chiedo scusa, non avevo letto la parte in cui ritenete che il notaio non abbia diritto ad alcun compenso. Se il notaio non dovesse essere liquidato dal G.E. in sede di revoca del decreto di revoca, pensate che possa comunque emettere autonoma fattura nei miei confronti per il lavoro svolto sul secondo lotto oppure non ne ha diritto?

Quindi in poche parole secondo voi, dei 2.500 euro che dovrei pagare oltre ai 500 di prezzo più cauzione riuscirei a risparmiarli in pratica tutti? Decadendo pagherei solo prezzo più cauzione e risparmierei i 2.500 euro di bolli, notifica decreto, registrazione, trascrizione e voltura e 1000 euro forfettarie per il notaio delegato?

Se così fosse mi converrebbe decadere, avrei gettato al vento 500 euro per inesperienza ma ne risparmierei 2.500 perdendo un bene che avrei acquistato solo per una cifra davvero esigua, non essendomi indispensabile.

Grazie ancora!

inexecutivis pubblicato 29 luglio 2017

Esatto, la sua analisi è corretta. In caso di decadenza, tutte le spese relative al decreto di trasferimento verrebbero meno.

In sostanza, paradossalmente, se decade risparmia.

lucapanella pubblicato 30 luglio 2017

Vi ringrazio molto, sto pensando seriamente di non versare per il secondo lotto e spero che abbiate ragione sul fatto che il giudice in sede di decreto di revoca dell'aggiudicazione non liquidi il notaio. I legali che avevo precedentemente consultato ritengono che invece sarà liquidato per il lavoro svolto ma questa è una materia talmente tecnica e settoriale che ho preferito chiedere a Voi che siete spcializzati proprio in questo ambito e comuque vada come vada! Volevo solo prendere una decisione con la miglior cognizione di causa possibile.

Grazie ancora!

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

Confermiamo la risposta che le abbiamo già dato.

Il dm 15 ottobre 2015, n. 227, recante la disciplina dei compensi spettanti al professionista delegato, individua 4 voci.

1) attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione;

3) attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

4) attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.

 

Solo la quota parte del 50% della terza voce è collocata a carico dell’aggiudicatario, ma poiché essa si riferisce alle attività successive all’aggiudicazione (che partono dalla ricezione del saldo e terminano con gli adempimenti relativi al decreto id trasferimento), mancando le stesse (a causa dell’omesso versamento del saldo) nessun compenso potrà essere liquidato per questa voce.

lucapanella pubblicato 31 luglio 2017

Grazie ancora per la fonte normativa che mi sembra dirimente!

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2017

Grazie a lei

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