Cerchiamo di fornire una risposta distinguendo le varie voci di spesa.
IMPOSTE
Per l’imposta di registro, se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’aliquota è del 9%. Inoltre, a mente dell’art. 10, comma 3 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, a questo 9% occorre aggiungere €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Quindi, l’importo di 2215 è corretto, ed ad esso vanno aggiunti €. 100 per imposta ipotecaria e catastale. Potrebbero aggiungersi a questi importi piccole somme (circa 50) per i bolli sulle copie del decreto, ma nient’altro.
COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO
A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.
A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:
- quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;
- quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 825,00;
- quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00
A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).
Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.
Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte (la riduzione prevista è stata recentemente dichiarata illegittima dal consiglio di stato).
Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.
L’importo di 6.021 è quindi del tutto sproporzionato ed illegittimo.
Le suggeriamo, a questo punto, di accedere al fascicolo in cancelleria e verificare se il giudice ha emesso il decreto di liquidazione del compenso dovuto al notaio. È solo la somma liquidata dal giudice che le potrà essere richiesta.