Compenso al Notaio Delegato

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Giuseppa.P pubblicato 21 gennaio 2020

 Buongiorno,

Mi sono aggiudicata un immobile (2^ casa- procedura esecutiva del 2012) al prezzo di €. 23.500 e, oltre ai problemi avuti con il custode (ha dichiarato che le spese di liberazione dai beni mobili in esso contenuti spettavano all'aggiudicatario e ha consegnato le chiavi liberandosi quindi del gravoso incombente che era di sua competenza) ho problemi anche con il notaio che, tra le altre cose, ha preteso che versassi la somma di €. 6.021, così suddivisa:

Esborsi

Imposte di Registro Ipotecarie e Catastali                 €. 2.215

Bolli, visure e copie del Decreto di Trasferimento             300

Voltura                                                                          90

Onorari

Compensi di cui al D,M 227/15                                      600

Compensi di cui al D,M 140/12                                   2.000

Spese Generali                                                            200

Iva                                                                               616  per un Totale di €. 6.021.

 

A mio avviso non sono dovuti €. 300 perché le visure le ho effettuate, personalmente, su richiesta esplicita del notaio;

Non sono dovute €. 90 poiché la voltura l’ho fatta personalmente (così come la  trascrizione e le cancellazioni);

 

Non sono dovuti €. 2.000 a titolo di compensi richiesti ai sensi del D.M. 140/12 in quanto si tratterebbe di un duplicato di pretesa. Mi sbaglio o la richiesta è corretta?

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inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2020

Cerchiamo di fornire una risposta distinguendo le varie voci di spesa.

IMPOSTE

Per l’imposta di registro, se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’aliquota è del 9%. Inoltre, a mente dell’art. 10, comma 3 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, a questo 9% occorre aggiungere €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

Quindi, l’importo di 2215 è corretto, ed ad esso vanno aggiunti €. 100 per imposta ipotecaria e catastale. Potrebbero aggiungersi a questi importi piccole somme (circa 50) per i bolli sulle copie del decreto, ma nient’altro.

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.

A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte (la riduzione prevista è stata recentemente dichiarata illegittima dal consiglio di stato).

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.

L’importo di 6.021 è quindi del tutto sproporzionato ed illegittimo.

Le suggeriamo, a questo punto, di accedere al fascicolo in cancelleria e verificare se il giudice ha emesso il decreto di liquidazione del compenso dovuto al notaio. È solo la somma liquidata dal giudice che le potrà essere richiesta.

Giuseppa.P pubblicato 05 febbraio 2020

 

Buongiorno,

Ho seguito il vostro consiglio e sono andata in Cancelleria per chiedere  una copia del Decreto di Liquidazione del Compenso (anche in tale sede ho dovuto discutere parecchio per poter avere quanto richiesto).

Nel decreto il Giudice … letta l’istanza del notaio delegato

Visto l’art. 179 bis disp. att. C.p.c.;

Visto il D.M. 227/15;

visto il D.M. 140/12;

liquida il compenso al delegato come segue:

a).- Onorario a carico della procedura €. 3.600

b).- Spese documentate a carico della procedura €. 1.806 oltre spese generali , cassa avv.e Iva.

 

c) .- Onorario a carico dell’aggiudicatario   €. 2.800

d) .- spese documentate a carico dell’aggiudicatario €. 2.605 oltre spese generali, cassa avvocati e iva

nonché imposta di registro, ipotecaria e catastale come da  liquidazione Agenzia delle Entrate a carico dell’aggiudicatario.

-- A mio avviso il D.M. 140/12 non è applicabile poichè sostituito dal Dm 227/15 e l'onorario di €. 2.800 è davvero eccessivo considerando (come già detto) che anche le visure, la trascrizione e la cancellazione delle formalità le ho fatte personalmente.

Cosa posso fare per contestarlo?

Ringrazio anticipatamente per la risposta 

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2020

Il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/8/2017).

Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017).

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