Compensi onorario che non tornano

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  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2019
cymbal78 pubblicato 04 febbraio 2019

buongiorno, mi sono aggiudicata un immobile in cat A/2 piu pertinenze derivante da procedura fallimentare al valore di 227000 euro. 

oltre al 3.5% del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA!!) che andranno alla società esterna che cura la vendita (ma questa percentuale non ha limiti per legge?) le spese per l'onorario del giudice (che prima dell'aggiudicazione non erano affatto chiare) ora sono emerse nella scheda che riporto qui sotto. 

a mio modesto parere c'è incompatibilità col  DECRETO n. 227 M.G. 15 ottobre 2015. 

posso avere vs opinione ? grazie in anticipo 

TABELLA ONORARI 

VERBALI DI AGGIUDICAZIONE

euro 500,00 per il caso di aggiudicazione al singolo offerente senza svolgimento di gara;

euro 1.000,00 per il caso di aggiudicazione a seguito di gara.

ATTI DI COMPRAVENDITA

- Box singolo euro 1.000,00

- qualsiasi altro bene, in funzione del valore (tabella applicabile anche al caso di pluralità di autorimesse acquistate con unico atto)

- fino ad euro 100.000,00 euro 2.000,00

- da euro 100.001,00 ad euro 300.000,00 euro 2.600,00

- da euro 300.001,00 ad euro 600.000,00 euro 3.200,00

- da euro 600.001,00 ad euro 1.000.000,00 euro 4.000,00

- da euro 1.000.001,00 ad euro 1.500.000,00 euro 4.500,00

- da euro 1.500.000,00 ad euro 2.000.000,00 euro 5.000,00

CANCELLAZIONE FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI

Euro 400 ,00 per le prime due formalità gravanti il lotto; per le successive euro 150,00 per ciascuna.

Gli importi sopra citati, sono al netto delle imposte di registro, delle imposte ipotecarie, delle imposte catastali, della Tassa d'Archivio, della Cassa Nazionale del Notariato e dell'iva pari al 22% sugli importi imponibili.

 

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inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2019

Ci dispiace ma la domanda ci non risulta comprensibile.

Non riusciamo a capire, in particolare, quali costi le vengono richiesti ed a che titolo. Peraltro, non esiste un "onorario del giudice".

La invitiamo a fornirci qualche delucidazione in più, e proveremo ad offrirle la nostra opinione.

cymbal78 pubblicato 06 febbraio 2019

la ringrazio e mi scuso per la poca chiarezza. Provo a spiegarmi meglio. 

in pratica dovrò pagare le seguenti cifre: 

A- 3.5% dell'importo di aggiudicazione + iva ad una società esterna privata che ha curato la vendita (annucni in internet, mi ha accompagnata a vedere l'immobile e nient'altro)

B- quello che ho riportato qui sopra da TABELLA ONORARI in giù (non sono parole mie ma un documento datomi dalla società sopracitata) sono tutte spese da corrispondere ad un notaio terzo, che non è nel collegio dei curatori ma da loro designato (su che base non si sa) e che si occuperà di redarre VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, ATTO DI COMPRAVENDITA, CANCELLAZIONE FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI oltre che a versare le imposte come regiistro o catastale. 

 

cymbal78 pubblicato 07 febbraio 2019

eccoci .. è arrivato il conto da pagare : 

A - 7945 + iva al 22% --> € 9.692 per una società che ha messo degli annunci in internet e un cartello sulla porta con scritto "immobile all'asta" 

B-  Tassa Trascrizione 35 Tassa Archivio 50 Imposta di Bollo 230 Diritti  Voltura  70 Cassa Nazionale Notariato c/iva 297,68 Imposta di Registro 200  Imposta Ipotecaria 200  Imposta Catastale 200 Onorari e Compensi  c/iva 3172 + 732 Diritti Conservatoria 613 

TOTALE 5799,68

C- iva al 4% prima casa --> 9.080

Ok per l'iva prima casa e tasse varie (registro, ipotecaria ecc) ma il resto?  ma se devo pagare un notaio delegato dal tribunale 5000 euro allora il tribunale cosa fa? a vostro avviso è lecito?

leggendo il DECRETO n. 227 M.G. 15 io credo non lo sia ma come dovrei procedere? 

grazie in anticipo per una qualsiasi vostra opinione 

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2019

I dati che ci ha ulteriormente fornito sono chiari, e ci consentono di offrire una risposta degna di essere considerata tale.

Cominciamo dalla parte più semplice.

Le impose che le sono state conteggiate sono corrette. Invero, trattandosi di immobile soggetto ad IVA, l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Anche le spese di trascrizione sono corrette:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 15 della tariffa allegata al d.P.R. 347/1990);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassai ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al dpr 31.10.1990, n. 347).

Non comprendiamo invece a quale titolo le vengono richiesti i "Diritti  Voltura  70 Cassa Nazionale Notariato c/iva 297,68".

Ma, soprattutto, non riusciamo a comprendere a quale titolo le vengono richiesti gli importi di cui alla let. A (7945 + iva al 22% --> € 9.692 per una società che ha messo degli annunci in internet e un cartello sulla porta con scritto "immobile all'asta").

Si tratta invero di importi che a nostro avviso gravano sulla procedura in base a quanto previsto dall’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Nella stessa direzione va anche l'art. 95 c.p.c., a mente del quale sono a carico di chi ha subito l’esecuzione (e quindi devono essere prelevate dal ricavato dalla vendita) le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione. Queste spese, se sostenute nell'interesse di tutti i creditori (e certamente tali sono quelle relative al compenso del gestore della vendita) sono privilegiate sul prezzo degli immobili stessi, ai sensi dell'art. 2770 c.c.

Detto questo il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di leggere l'avviso di vendita e controllare se in essa il giudice abbia posto a carico dell'aggiudicatario le spese che le vengono imputate. Se così fosse, dette spese dovrebbero in effetti ritenersi a carico dell'aggiudicatario.

Infatti, secondo la giurisprudenza In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito [ma lo stesso argomento potrebbe svolgersi a proposito delle spese della vendita] a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

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