Compensi ex art. 31 D.M. 109/1997 e D.M. 80/2009

  • 1,1K Viste
  • Ultimo messaggio 23 marzo 2019
filyterzo pubblicato 20 marzo 2019

Innanzi tutto sono un new entry del forum, ringrazio vivamente i gestori che hanno dato la possibilità di affrontare un argomento di nicchia e un po' complesso. Un saluto ad utenti e gestori.

Nella mia vita ho fatto per tanti anni il C.T.U. e l'Esperto di Stima, adesso per la prima volta mi accingo ad affrontare anche questo nuovo incarico di custode.

Argomento: Esecuzione mobiliare

Mi son trovato di fronte una situazione completamente diversa in termini di liquidazioni compensi.

Il Giudice (che è un G.O.T.), nel Decreto di Nomina di Commissario, mi ha affidato l'incarico di referente nalla procedura di vendita e di custode.

Fornisco le parti essenziali del Decreto di Nomina al fine di ottenerne i compensi:

- ritenuto necessario procedere alla vendita dei beni pignorati a mezzo di Commissario... affidandogli anche l'incarico di referente della procedura di vendita;

- ... provvederà al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede...;

- Il Giudice dispone la suddivisione o formazione di lotti, prezzo base, gara telematica...

- Il Commissario procederà alla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche... (gestore della vendita telematica è una S.p.A.);

Sui compensi fa due accenni:

1 "Al commissario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita), i compensi rispettivamente previsti dai D.M. 109/1997 e 80/2009, che saranno immediatamente trattenuti";

2 "Invita il Creditore Procedente a versare, al nominato Commissario, entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, gli importi previsti dall'art. 31 D.M. 109/1997, nonché le spese di pubblicità se dovute"

Trattasi di un veicolo normale dal valore (stimato) di € 1200,00 con cilindrata 1900.

Il primo dubbio che mi sorge:

01) si presenta una notula per un acconto e, successivamente, si redige Istanza di Liquidazione?;

02) quando parla delle somme immediatamente da trattendere previste dai D.M. 109/1997 e 80/2009, vuol dire che posso chiederle sùbito al Creditore?

03) perché nel punto successivo specifica i compensi previsti dal solo D.M. 109/1997 da versare entro dieci giorni?

04) perché non si considerano i compensi di cui al D.M. 227/2015?

05) qualcuno così cortese potrebbe farmi il calcolo di ciò che dovrebbe versarmi il Creditore?

Grazie anticipatamente per le eventuali risposte.

inexecutivis pubblicato 23 marzo 2019

A nostro avviso il riferimento al dm 109/1997 è improprio, poiché detto decreto ministeriale disciplina esclusivamente l'attività ed i compensi dovuti agli Istituti Vendite Giudiziarie (IVG). Lo si comprende agevolmente dal titolo ("Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie"), dal preambolo ("Visto l'articolo 159, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall' articolo 87, legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie")
 e dagli artt. 1 e 2 del citato dm.

L'art. 1, in particolare, prevede che "Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili", aggiungendo all'art.2 che "L'ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata "istituto di vendite giudiziarie".

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al giudice un provvedimento modificativo del decreto adottato, al fine di scongiurare l'eventuale rifiuto del creditore.

Close