compensi del delegato a carico dell'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 11 maggio 2018
maurizioceglia pubblicato 08 maggio 2018

salve, il mio nome è maurizio ed ho ottenuto l'aggiudicazione di un immobile al prezzo di eruo 60.000.

ora il notaio delegato mi inoltra la richiesta di versamento prezzo ed accessori chiedendo il pagamento di:

-per le attività relative al trasferimento della proprietà € 500,00 pari al 50% degli onorari previsti dal D.M. n. 227/2015 oltre accessori per legge;
-per le verifiche ipotecarie, anagrafiche e fiscali successive al pignoramento secondo la Tab. A-Notai D.M. 140/12
€ 1.400,00 oltre accessori per legge
-per la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e del pignoramento secondo la Tab. D-Notai D.M. 140/12
€ 900,00 oltre accessori per legge;
-il tutto oltre spese per visure cancellazioni ipoteche e pignoramento e voltura.

dal mio punto di vista, per quanto attiene l'importo ex dm 227/2015 e le spese di cui all'ultimo capoverso, nulla questio.

Ma per quanto attiene invece, i due compensi ex dm 140/12 ..  sono richieste legittime? anche alla luce del dm 227/15 è ancora possibile demandare compensi ai sensi del dm 140/12?

anticipatamente ringrazio chiunque vorrà fornirmi un chiarimento.

 

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2018

A nostro avviso le richieste del delegato sono illegittime.

A questo proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

La misura di questo compenso è stabilita dal dm 227/2015, il cui art. 1 dispone che essodetermina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile.

Dunque, il professionista delegato non può autodeterminare la misura del compenso a lui spettante, poiché questa determinazione è rimessa al Giudice dell’esecuzione, né richiedere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal predetto decreto ministeriale.

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire, dunque, è quello di ricordare al professionista delegato le norme che le abbiamo richiamato, chiedendo di esibirle il provvedimento di liquidazione adottato dal Giudice.

Ove il delegato si rifiutasse, potrà accedere in cancelleria per prendere visione del fascicolo direttamente. e. A questo proposito si ricorda che anche di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’aggiudicatario è parte del processo (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014).

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