compensi custodia

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2021
fede.fb pubblicato 22 giugno 2021

Buongiorno,

richiedo un Vostro parere.

In caso di acquisto in una procedura fallimentare di un bene immobile, qualora nell'avviso di vendita sia stato indicato esclusivamente che ogni onere derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, le spese di custodia debbono essere ivi ritenute comprese?

Il custode, soggetto distinto dal Curatore fallimentare, pretende tali compensi in forza di un provvedimento del Giudice Delegato (che in effetti lo dispone) che tuttavia non è stato richiamato nell'avviso di vendita, nè reso altrimenti noto agli offerenti interessati.

Grazie  

 

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2021

Rispondiamo a questo interrogativo osservando che a nostro avviso non vi sono i presupposti per richiedere all’aggiudicatario il pagamento degli oneri di custodia, poiché essi non rientrano nella locuzione “ogni onere derivante dalla vendita”. Le spese di custodia, infatti, derivano direttamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento in quanto il curatore subentra ex lege nella gestione del patrimonio del fallito ex artt. 31 e 42 l.fall., e quindi non ci sembrano spese derivanti (che vuol dire scaturenti, nascenti, provenienti) dalla vendita.

Se a questo argomento si aggiunge quello per cui il provvedimento in questione non è stato reso noto agli interessati, di esso non può essere chiesto il pagamento all’aggiudicatario.

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