inexecutivis
pubblicato
30 settembre 2020
A nostro avviso si, precisiamo solo che oltre al 50% del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato anche il 50% delle spese di esecuzione, poichè le spese dei giudizi di scioglimento della comunione gravao, pro quota, in capo ai comproprietari.
In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).